Inutilizzabilità delle intercettazioni e onere di allegazione degli atti in cassazione (Cass. pen. Sez. II n. 25453 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che in sede di legittimità deduca l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, o ne invochi l’utilizzabilità avendo il giudice di merito ritenuto le conversazioni inutilizzabili, ha l’onere di indicare specificamente gli atti sui quali l’eccezione si fonda e di allegarli al ricorso. L’obbligo di specificità dei motivi, imposto dall’art. 581 cod. proc. pen., impone di ricostruire l’intera sequenza procedimentale dell’attività captativa. Non basta evocare la necessità di una valutazione decreto per decreto: occorre individuare il momento dal quale le captazioni sono da considerarsi autorizzate nel medesimo procedimento e produrre richieste, decreti autorizzativi e proroghe.
Il Fatto
Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, annullava il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato, per reati associativi, di riciclaggio e di trasferimento fraudolento di valori. Il collegio dichiarava inutilizzabili, per violazione dei limiti dell’art. 270 cod. proc. pen., i risultati delle intercettazioni telefonico su cui si fondava essenzialmente il compendio indiziario, revocando la misura con immediata rimessione in libertà.
Secondo il riesame, le captazioni erano state autorizzate in un diverso procedimento, instaurato a carico di altro gruppo criminale, e i reati ascritti al gruppo dell’indagato erano riferibili a un’articolazione associativa autonoma, priva di connessione rilevante ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen. Il Procuratore della Repubblica di Trani ricorreva per cassazione deducendo violazione dell’art. 270 cod. proc. pen. e contraddittorietà della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione dichiara il ricorso inammissibile per violazione del principio di autosufficienza e per genericità. Il ricorrente aveva sostenuto che il Tribunale avrebbe dovuto distinguere tra la prima conversazione, emersa casualmente e inutilizzabile ma costituente spunto investigativo, e le captazioni successive, autorizzate dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta fondata su autonomi accertamenti patrimoniali.
La Corte rileva che, proprio in ragione della prospettata necessità di una valutazione decreto per decreto, il ricorrente avrebbe dovuto indicare il preciso momento dal quale le captazioni dichiarate inutilizzabili erano da considerarsi autorizzate nel medesimo procedimento. Avrebbe inoltre dovuto allegare materialmente richieste di autorizzazione e proroga, decreti autorizzativi e relativi provvedimenti di proroga, così da ricostruire la sequenza procedimentale dell’intera attività captativa.
A ciò il ricorrente non provvede: si limita a compiegare una richiesta di proroga datata 25.10.2024, riferita anche all’utenza dell’indagato, e il relativo decreto che richiama integralmente un precedente provvedimento autorizzativo del 05.08.2024, imputazioni provvisorie elevate esclusivamente a carico dei componenti dell’altro gruppo e un’annotazione di polizia giudiziaria.
La Corte afferma che l’obbligo di specificità dei motivi prescritto dall’art. 581 cod. proc. pen. imponeva di indicare precisamente e di accludere tutti gli atti necessari a ricostruire il progressivo sviluppo dell’attività captativa e il suo contenuto. Il potere di controllo degli atti, riconosciuto alla Corte per verificare i motivi inerenti al prospettato errore in procedendo, non esonera il ricorrente dalla specifica indicazione, prevista dall’art. 187, comma 2, cod. proc. pen., degli elementi sui quali si fonda la dedotta utilizzabilità, onde consentire di valutare la denunciata violazione dell’art. 270 cod. proc. pen.
La Sezione richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, quando si prospetta in sede di legittimità l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, è onere della parte che la deduce indicare specificamente gli atti sui quali l’eccezione si fonda e allegarli; analogo onere incombe al ricorrente che, al contrario, invochi l’utilizzabilità delle conversazioni che il giudice abbia ritenuto inutilizzabili.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 12 c.p.p. – Casi di connessione
- Art. 187 c.p.p. – Oggetto della prova
- Art. 270 c.p.p. – Utilizzazione in altri procedimenti
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione