Abbandono di rifiuti e illecito amministrativo ex art. 15 Codice della Strada (Cass. pen. n. 30856 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La censura del giudizio di colpevolezza che prefiguri una rivalutazione alternativa delle fonti di prova è manifestamente infondata, poiché estranea al sindacato di legittimità, quando la motivazione del giudice di merito sia sorretta da considerazioni razionali e sufficienti. La riconduzione della condotta all’art. 255, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, in luogo dell’illecito amministrativo di cui all’art. 15 del Codice della Strada, è correttamente motivata quando fondata sulle risultanze delle immagini di videosorveglianza, dalle quali emerge l’abbandono di rifiuti da parte dell’imputato. Il ricorso privo di specifiche e fondate doglianze è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Termini Imerese, con sentenza del 9 ottobre 2025, ha condannato l’imputato alla pena dell’ammenda, ritenendolo colpevole della contravvenzione di cui all’art. 255, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, per aver abbandonato rifiuti in due distinte occasioni, risultanti dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate sulla S.S. 113. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’erroneo giudizio di colpevolezza e la sua riconducibilità della condotta all’illecito amministrativo di cui all’art. 15 del Codice della Strada, piuttosto che alla contravvenzione ambientale contestata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, rilevando che la difesa aveva proposto una censura volta a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, operazione estranea al sindacato di legittimità. Il giudice di merito aveva infatti adeguatamente ricostruito i fatti, richiamando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, dalle quali era emerso che l’imputato aveva abbandonato rifiuti in due occasioni.
La Corte ha altresì ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse sorretta da considerazioni razionali, avendo il giudice di merito spiegato, in maniera pertinente, le ragioni per cui la condotta integra la contravvenzione di cui all’art. 255, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, e non l’illecito amministrativo previsto dall’art. 15 del Codice della Strada. A fronte di ciò, la difesa aveva contrapposto mere differenti apprezzamenti di merito, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
Coerente con tale impostazione è il richiamo al precedente di Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601, in tema di limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione del giudice di merito. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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