Continuazione tra omicidi di matrice mafiosa ed esclusione per assenza di preventiva deliberazione (Cass. pen. Sez. I n. 31949 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del vincolo della continuazione, anche in sede di esecuzione, richiede una verifica rigorosa circa la programmazione dei reati successivi, almeno nelle loro linee essenziali, al momento della commissione del primo. L’omogeneità delle violazioni e la contiguità spazio-temporale costituiscono meri indici, non sufficienti di per sé a dimostrare l’unicità della deliberazione. In tema di reati commessi in ambito associativo, il vincolo è ipotizzabile solo se i reati-fine siano stati programmati nel momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, rimanendone esclusi quelli conseguenti a circostanze sopravvenute, contingenti od occasionali. La strumentalità dell’omicidio all’operatività dell’associazione non integra di per sé la continuazione, né rileva la comune aggravante della premeditazione, che è concetto distinto da quello dell’unitaria deliberazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Udine, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza del condannato volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra due distinti omicidi, separatamente giudicati in sede di cognizione. I reati, entrambi aggravati dalla premeditazione e caratterizzati da matrice mafiosa, erano stati commessi a distanza di circa dieci anni l’uno dall’altro. Il giudice dell’esecuzione aveva escluso la sussistenza di un unitario disegno criminoso, valorizzando la natura estemporanea delle causali e la loro contingenza rispetto alla vita del sodalizio criminale di appartenenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure manifestamente infondate. Ha premesso che l’accertamento dell’unicità del disegno criminoso è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove la motivazione risulti adeguata e priva di vizi logici.
Con specifico riferimento alla continuazione tra il reato associativo e i reati-fine, il Collegio ha ricordato l’orientamento preferibile, secondo cui il vincolo è configurabile solo se i reati-fine siano stati programmati al momento in cui il partecipe ha aderito al sodalizio, e non genericamente all’atto della sua costituzione. Ciò al fine di evitare un automatismo nel riconoscimento del beneficio. Devono pertanto escludersi i delitti, pur commessi in ambito associativo, che siano frutto di deliberazioni insorte in un momento successivo, in conseguenza di elementi sopravvenuti o occasionali.
La Corte ha quindi ritenuto che il giudice dell’esecuzione si fosse attenuto a tali principi, avendo motivato sulla base di dati certi, desunti dalle sentenze di merito, che documentavano la matrice occasionale degli omicidi. Il carattere estemporaneo dei fatti di sangue esclude radicalmente la possibilità di unificazione, rendendo irrilevanti sia la risalente appartenenza del ricorrente al clan, sia la comune finalità di risoluzione dei conflitti interni o esterni al gruppo.
Il Collegio ha infine chiarito l’errore concettuale del ricorrente in ordine alla premeditazione, istituto che richiede una risoluzione criminosa ferma e irrevocabile perdurante per un apprezzabile lasso di tempo, mentre la continuazione postula l’unitaria deliberazione di più reati, senza che gli stessi debbano essere premeditati. A sostegno, ha richiamato il principio per cui la premeditazione non è di per sé indice dell’identità del disegno criminoso, ove manchi la prova di un’ideazione embrionale dell’omicidio risalente all’adesione all’associazione e risulti, invece, la genesi contingente dell’episodio.
Nota della Redazione
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