Continuazione nel giudizio esecutivo: prova del disegno criminoso unitario (Cass. pen. Sez. VII n. 34843 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di esecuzione l’accertamento dell’identità del disegno criminoso, ai fini della continuazione, non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza né da generiche prospettazioni sulla capacità criminale del condannato, ma richiede una prova positiva della preordinazione. Il riconoscimento della continuazione incide sulla certezza del giudicato in materia di pena e impone perciò un accertamento rigoroso, non cedevole di fronte a una mera lettura alternativa degli elementi già valutati. Il controllo di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica delle ragioni giuridicamente apprezzabili e all’assenza di manifesta illogicità, restando esclusa ogni revisione degli accertamenti di fatto riservati al giudice di merito.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell’esecuzione il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di due sentenze di condanna. La Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza con ordinanza del 27 marzo 2026. Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Il ricorrente sosteneva che il giudice dell’esecuzione non avesse analizzato nella loro connessione gli elementi rivelatori dell’unicità del disegno criminoso, valorizzando la caratura criminale dell’istante e la sua capacità di programmare con anticipo le condotte illecite.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato i motivi articolati ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e li ha ritenuti privi di fondamento. Nella motivazione del provvedimento impugnato non è ravvisabile alcuna lacuna: il giudice dell’esecuzione ha posto a fondamento del rigetto la notevole distanza temporale tra i fatti, la parziale disomogeneità degli interessi lesi e i differenti contesti territoriali.

La Corte ha condiviso la valutazione secondo cui ogni altro dato addotto dal ricorrente si presenta del tutto labile rispetto alla dimostrazione della preordinazione. La prova di quest’ultima viene infatti demandata a generiche prospettazioni sulla caratura criminale dell’istante, che lo renderebbero capace di programmare con molto anticipo le proprie condotte illecite. Si tratta, osserva la Corte, di argomenti di mero dissenso e di una alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell’esecuzione.

La Corte richiama i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite n. 28659 del 2017): l’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del favor rei, poiché il riconoscimento della continuazione incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena.

Quanto al sindacato di legittimità, la Corte ribadisce che eccede dai limiti di cognizione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo sulla motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è circoscritto alla sola verifica delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità e della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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