Continuazione e reati associativi: non programmabili i fatti contingenti (Cass. pen. Sez. I n. 7354 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione tra reati, anche in sede di esecuzione, richiede una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Non è sufficiente valorizzare taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino frutto di determinazione estemporanea. Non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell’ambito delle attività del sodalizio e finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ah origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell’associazione. Il decorso del tempo costituisce elemento decisivo: quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l’esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali.

Il Fatto

Il condannato proponeva istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione fra i reati giudicati con due distinte sentenze: quanto al primo procedimento, un reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 commesso nel giugno 2018, accertato con sentenza del tribunale divenuta irrevocabile nel gennaio 2019; quanto al secondo, i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, commessi in ambito associativo e accertati con sentenza di appello divenuta irrevocabile nell’aprile 2024.

La Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza. Rilevava che si trattava di reati omogenei ma commessi a distanza di oltre un anno, che il contributo associativo era cessato nel giugno 2017 e che il reato più risalente era stato posto in essere in concorso con un soggetto estraneo al sodalizio. Il condannato ricorreva per cassazione deducendo violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen..

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce in via preliminare i principi consolidati. Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in executivis, non diversamente che nel processo di cognizione, di una verifica approfondita dei concreti indicatori e della programmazione unitaria originaria. Richiama le Sezioni Unite n. 28659 del 2017, secondo cui non basta valorizzare singoli indici se i successivi reati sono frutto di determinazione estemporanea.

Il Collegio ribadisce poi che non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur funzionali al rafforzamento del sodalizio, non erano programmabili ah origine perché legati a circostanze contingenti, secondo il precedente Sez. VI n. 4680 del 2021. E ancora, sul rilievo del fattore temporale, richiama Sez. IV n. 34756 del 2012, per cui il decorso del tempo è elemento decisivo nel giudizio sulla programmazione unitaria.

Applicando tali coordinate, la Corte ritiene che il giudice dell’esecuzione abbia fatto buon governo dei principi, valorizzando con motivazione sintetica ma congrua tre fattori ostativi. Anzitutto quello temporale: oltre un anno tra la cessazione del contributo associativo e la commissione del reato giudicato nel primo procedimento. In secondo luogo, la diversità delle forme di manifestazione: nell’un caso in ambito associativo, nell’altro in forma concorsuale con soggetto estraneo al sodalizio. Infine, lo stato di soggetto non affetto da tossicodipendenza del condannato.

Il costrutto argomentativo del giudice di merito, non manifestamente illogico, resiste alle censure difensive. Queste prospettano assertivi automatismi, secondo cui la persistente operatività del sodalizio avrebbe dovuto giocoforza ricondurre al programma del gruppo anche il reato commesso a distanza di oltre un anno, e non si confrontano con la distinzione, non illogicamente operata, tra la condotta del 2018 in forma concorsuale e quella realizzata in ambito associativo fino al giugno 2017.

Le ulteriori considerazioni del ricorso sono versate in fatto e non spendibili in sede di legittimità. Il ricorso è infondato e va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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