Il riesame non deve valutare le aggravanti prive di riflessi sulla misura (Cass. pen. n. 32117 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione con cui l’indagato tenda ad ottenere l’esclusione di una circostanza aggravante, salvo che da tale esclusione derivi una concreta utilità ovvero immediati riflessi sull’an o sul quomodo della misura. Il termine di fase cautelare, fino alla pronuncia della sentenza di condanna, non muta per effetto del riconoscimento o meno delle aggravanti quando la pena edittale massima per la fattispecie base sia già superiore nel massimo ad anni venti di reclusione. La presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera in relazione al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 indipendentemente dalla natura aggravata del reato. In materia di misure cautelari, le esigenze di cui all’art. 274 cod. proc. pen. non devono necessariamente concorrere, essendo sufficiente la sussistenza di una sola di esse a fondare la misura.
Il Fatto
Il Tribunale di Ancona, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza con cui il Giudice delle indagini preliminari aveva applicato alla ricorrente la misura degli arresti domiciliari, in relazione ai reati di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 aggravato ai sensi dell’art. 61-bis cod. pen. e di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. Alla donna era contestato di fare parte di un sodalizio dedito al narcotraffico, con il ruolo di custode della sostanza stupefacente, nonché di avere concorso, con il compagno, a detenere kg. 45 di hashish.
Avverso l’ordinanza del riesame, la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della misura; nonché in ordine alla sussistenza delle circostanze aggravanti della transnazionalità e dell’uso delle armi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il terzo motivo, relativo alle circostanze aggravanti di cui all’art. 61-bis cod. pen. e all’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. L’esclusione delle aggravanti, infatti, non avrebbe alcun riflesso sul termine di fase cautelare, in quanto la pena edittale massima per il delitto di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 è già superiore nel massimo ad anni venti di reclusione. Nessun riflesso neppure sui criteri di scelta della misura, atteso che la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera indipendentemente dalla circostanza che il delitto sia aggravato.
La Corte ha altresì dichiarato inammissibile il primo motivo, volto a censurare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale del riesame, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, aveva evidenziato gli elementi indiziari a carico della ricorrente, quali le conversazioni relative alla procedura di warm curing dell’hashish, i contatti con il vertice del sodalizio, il contributo nella gestione di contratti di lavoro fittizi e il rinvenimento nel suo telefono di un video dei panetti di droga poi sequestrati. Le doglianze difensive sono state ritenute meramente rivisitazioni in fatto, non consentite in sede di legittimità.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto infondato. Pur riconoscendo la carenza motivazionale in ordine all’esigenza di cui all’art. 274, lett. a), cod. proc. pen., la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva adeguatamente motivato la sussistenza dell’esigenza di cui alla lett. c), valorizzando i contatti della donna con il capo del sodalizio e il suo stabile inserimento nel gruppo criminoso, da cui desumere il concreto ed attuale rischio di reiterazione. Il patteggiamento a pena sospesa per l’episodio del 31 maggio 2025, ottenuto quando non erano noti gli esiti dell’indagine sull’associazione, non è stato ritenuto idoneo a superare la presunzione di adeguatezza della misura.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 61-bis c.p. – Circostanza aggravante del reato transnazionale
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure
- Art. 309 c.p.p. – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva