Pericolo cautelare associativo desumibile da elementi anche tardivi (Cass. pen. Sez. 3 n. 16295 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, richiedendo una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti. Per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, in caso di condotte esecutive risalenti, deve essere desunta da specifici elementi idonei a dimostrarne l’attualità, non essendo applicabile la regola di esperienza della tendenziale stabilità del sodalizio elaborata per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti “de libertate” è ammissibile solo per violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione, non per una diversa valutazione degli elementi indizianti.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, adito in sede di riesame, aveva confermato l’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un indagato, gravemente indiziato del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e di diversi reati-fine di cui all’art. 73 del medesimo decreto, commessi in un periodo risalente. Il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza attuale e concreta delle esigenze cautelari, con specifico riferimento al tempo trascorso dai fatti e al ruolo rivestito dall’indagato nell’associazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rammentato che il ricorso per cassazione in materia cautelare è ammissibile soltanto ove denunci la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non potendosi procedere a una nuova valutazione degli elementi indizianti o a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari. Ha quindi escluso che nel caso di specie la motivazione del Tribunale presentasse vizi logici, ritenendo le censure del ricorrente meramente alternative nella ricostruzione dei fatti.
Quanto al merito della doglianza, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l’attualità del pericolo non equivale all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, richiedendo una prognosi basata su un’analisi accurata della fattispecie concreta, che consideri modalità della condotta, personalità e contesto socio-ambientale. La valutazione deve essere tanto più approfondita quanto maggiore è la distanza dai fatti, ma non richiede la previsione di occasioni di recidivanza.
In relazione al reato associativo, la Corte ha precisato che la fattispecie di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 è qualificata dai soli reati-fine e non postula i requisiti strutturali del vincolo associativo previsti per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. Ne consegue che la regola di esperienza della tendenziale stabilità del sodalizio mafioso non è applicabile, e la sussistenza delle esigenze cautelari per condotte risalenti deve essere desunta da elementi specifici che ne dimostrino l’attualità.
Nel caso concreto, il Tribunale aveva valorizzato, senza illogicità, l’attività di spaccio di crack documentata presso l’abitazione dell’indagato alla fine del 2024, circostanza ritenuta sintomatica del persistente inserimento in un contesto delittuoso e tale da sostenere la concretezza e l’attualità del pericolo di recidiva anche con riferimento ai reati-fine. La Corte ha concluso per la manifesta infondatezza del motivo, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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