Motivazione nel riesame cautelare impugnabile solo per illogicità manifesta (Cass. pen. Sez. 4 n. 15466 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze, non già il controllo di censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. È legittima la motivazione per relationem quando il complessivo quadro argomentativo fornisca una giustificazione propria del provvedimento e si confronti con le deduzioni e le allegazioni difensive dotate del necessario grado di specificità. L’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, che, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità.

Il Fatto

Con ordinanza del 13 novembre 2025, il Tribunale di Catanzaro, pronunciandosi sull’appello del pubblico ministero, riformava la decisione del giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato la domanda cautelare per carenza di attualità delle esigenze di cautela, applicando all’indagato la misura degli arresti domiciliari per i reati di cui ai capi 4, 5 e 20 della contestazione provvisoria, relativi ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e a singole condotte di detenzione e traffico di sostanze di tipo cocaina e hashish. La gravità indiziaria era stata ritenuta dal tribunale sulla base del contenuto delle conversazioni intercettate, che avevano disvelato il ruolo dell’indagato, alias “Capoplaza”, nell’organizzazione del recupero di un ingente carico di cocaina sequestrato nel porto di Livorno e in successivi episodi di traffico.

Avverso tale ordinanza, l’indagato ricorreva per cassazione deducendo, con cinque motivi, il vizio di motivazione apparente per il richiamo per relationem alle risultanze investigative, la carenza di riscontri al c.d. linguaggio cifrato delle intercettazioni, la contraddittorietà tra l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e la valorizzazione del profilo ambientale ai fini del periculum, nonché l’insussistenza dell’attualità del pericolo di reiterazione e la violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando il consolidato principio secondo cui il sindacato di legittimità sul provvedimento del tribunale del riesame non può risolversi in una rilettura del merito. Ha ricordato che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è rilevabile in sede di legittimità solo ove si traduca in violazione di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento, non essendo consentite censure che prospettino una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.

Con riferimento al primo motivo, la Corte ha osservato che la motivazione per relationem è legittima quando il complessivo quadro argomentativo fornisca una giustificazione propria del provvedimento e si confronti con le deduzioni difensive. Nel caso di specie, il tribunale aveva preso atto dell’esaustività dell’attività investigativa delineata nell’ordinanza genetica, aveva richiamato le intercettazioni dal contenuto chiaro e privo di ambiguità e aveva arricchito le valutazioni del giudice per le indagini preliminari con espressioni di condivisione idonee a evidenziare l’avvenuto esercizio di un autonomo e consapevole vaglio critico.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la critica all’interpretazione del contenuto delle chat e al percorso valutativo-motivazionale dei giudici di merito sull’identificazione dell’indagato nella figura del “lametino” si risolvesse nella prospettazione di una rilettura del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità. L’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito, la cui valutazione, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza, si sottrae al sindacato di legittimità.

Con riferimento al terzo motivo, la Corte ha escluso ogni contraddittorietà tra l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., fondata sull’assenza di elementi sulla volontà di agevolare la specifica cosca, e la valutazione del pericolo di recidivanza basata sulla vicinanza e sul coinvolgimento in ambienti criminali dediti al traffico di stupefacenti, trattandosi di profili distinti: la contiguità ambientale è un dato ben diverso dal più pregnante onere probatorio richiesto per l’aggravante.

Infine, la Corte ha ritenuto insindacabile la valutazione di attualità del pericolo, fondata sulle concrete modalità dei fatti, sui precedenti penali specifici commessi anche in epoca successiva rispetto ai fatti oggetto di contestazione e sul marcato inserimento nel circuito del narcotraffico, valorizzando la valenza probatoria del c.d. tempo silente. Il giudizio di proporzionalità della misura è stato ritenuto adeguato, avendo il tribunale fatto riferimento alla idoneità degli arresti domiciliari a sottrarre l’indagato ai contesti ambientali in cui era maturata la condotta criminale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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