Ricorso avverso sentenza di patteggiamento ammissibile solo per vizi del consenso (Cass. pen. Sez. VII n. 3135 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile nei soli limiti dei vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono pertanto inammissibili le doglianze concernenti motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e i vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano tradotti in illegalità della sanzione inflitta. Il concordato in appello, proprio perché si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione, presenta una fisionomia distinta dall’applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., con la conseguenza che le ipotesi di annullamento sono più limitate rispetto a quelle dell’art. 448-bis cod. proc. pen.

Il Fatto

Con sentenza del 26 febbraio 2024 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Trani del 24 marzo 2023, ha ridotto — sull’accordo delle parti — la pena inflitta all’imputato in relazione a reati in materia di stupefacenti, di armi e di resistenza a pubblico ufficiale.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: l’inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen. e i vizi di motivazione quanto alla conferma della responsabilità per uno dei capi di imputazione; l’erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. e l’illogicità della motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica affrontata attiene ai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse a conclusione del concordato in appello. La Corte muove dal dato testuale dell’art. 599-bis cod. proc. pen. per ricostruire l’ambito delle doglianze proponibili.

Il ricorso è ammissibile, si afferma, solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo raggiunto.

Restano invece inammissibili le censure relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano riflessi in una illegalità della sanzione, perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. La Corte richiama sul punto Sez. 1 n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170-01 e Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102-01.

Il percorso argomentativo si completa con la distinzione tra patteggiamento in appello e applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen.. Nel primo l’accordo presuppone la rinuncia ai motivi di impugnazione e impedisce di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto; nel secondo abbraccia anche i termini dell’accusa. Ne deriva che le ipotesi di annullamento ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono più circoscritte rispetto a quelle previste dall’art. 448-bis cod. proc. pen., restando essenzialmente confinate all’illegalità della pena, unico caso in cui la Corte deve procedere d’ufficio all’annullamento, purché il ricorso non sia tardivo (Sez. 6 n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196-01).

L’inammissibilità va pertanto dichiarata senza formalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, importo ritenuto conforme a giustizia per l’elevato coefficiente di colpa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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