Il diniego delle pene sostitutive può fondarsi sui soli precedenti penali (Cass. pen. Sez. 7 n. 7162 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta di sostituzione anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell’imputato, purché dalla loro valutazione, che deve formare oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi circa la finalità rieducativa della pena sostitutiva, il contenimento del rischio di recidiva e l’adempimento delle prescrizioni imposte. Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non è necessario che il giudice di merito esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ne aveva confermato la responsabilità per il reato di danneggiamento. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio posto a fondamento della condanna. Con il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e delle attenuanti generiche. Con il terzo motivo lamentava la violazione di legge per il mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha valutato i motivi di ricorso alla stregua dei principi consolidati in materia. Il primo motivo è stato ritenuto meramente riproduttivo di censure in punto di fatto, già discusse e disattese dal giudice del gravame, che aveva fondato l’accusa su un compendio probatorio idoneo. Il ricorrente si era limitato a contraddire dogmaticamente le argomentazioni difensive.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricordato che, nel motivare il diniego delle circostanze favorevoli, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente escluso i presupposti applicativi della causa di non punibilità e dell’attenuante, valorizzando le modalità della condotta, l’intensità del dolo e i precedenti penali del ricorrente per reati contro il patrimonio.
In relazione al terzo motivo, la Corte ha affermato il principio per cui, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell’imputato. Tale valutazione deve però essere sorretta da una motivazione specifica, puntuale e concreta, dalla quale emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi circa la finalità rieducativa, il contenimento del rischio di recidiva e l’adempimento delle prescrizioni imposte, richiamando il precedente di Sez. 5 n. 24093 del 13/05/2025.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.