Reato continuato in executivis e disegno criminoso unitario (Cass. pen. Sez. I n. 11780 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione non può prescindere dal riconoscimento della continuazione operato dal giudice della cognizione con riguardo ad altri episodi analoghi, giudicati separatamente e con un’unica sentenza. Egli può escludere il vincolo solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative circostanze che ragionevolmente facciano ritenere gli ulteriori fatti, oggetto della richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., non riconducibili al disegno criminoso delineato in sede di cognizione. La mera diversità dei luoghi di commissione e dei periodi cronologici, se non accompagnata dall’esame degli elementi indiziari convergenti, integra motivazione carente e manifestamente illogica.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell’esecuzione di applicare la continuazione tra i fatti accertati con due sentenze di condanna: la prima, del 2021, relativa a reati in materia di stupefacenti commessi tra il 2014 e il 2017 e già unificati dal vincolo; la seconda, del 2022, per fatti analoghi commessi da febbraio a settembre 2016, anch’essi già riuniti in continuazione.

Il Tribunale di Grosseto, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva respinto l’istanza rilevando che i reati erano stati commessi in zone parzialmente diverse, Grosseto e Magliano in Toscana, e in periodi cronologicamente differenti. L’interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Prima Sezione ha ritenuto il ricorso fondato. Il Collegio richiama il principio secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione non può discostarsi dal riconoscimento della continuazione già operato in cognizione riguardo ad altri episodi analoghi giudicati con un’unica sentenza.

Il superamento di quel riconoscimento esige la dimostrazione di specifiche e significative circostanze che rendano ragionevolmente non riconducibili al medesimo disegno criminoso i fatti ulteriori oggetto della richiesta ex art. 671 cod. proc. pen.. La Corte richiama sul punto Sez. I n. 37041 del 26/06/2019 e Sez. V n. 9837 del 19/05/2014.

Nel caso esaminato il giudice dell’esecuzione non si è conformato a tali principi. La motivazione del diniego si fonda sull’affermazione che il medesimo disegno criminoso sarebbe escluso dalla collocazione dei reati in località e tempi diversi, ma è carente e manifestamente illogica.

Il giudice non ha dato conto di avere esaminato le ragioni in base alle quali al ricorrente era già stata riconosciuta la continuazione in fase di cognizione con riguardo ai reati oggetto della prima pronuncia, relativi a episodi di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, non solo analoghi ma anche commessi in un ambito temporale, dal 2014 al 2017, in cui rientrano quelli oggetto della seconda sentenza, commessi nel periodo febbraio-settembre 2016.

La conclusione secondo cui il ricorrente avrebbe fatto dello spaccio la sua unica fonte di sostentamento si fonda su elementi generici, quali la diversità del luogo di commissione e il numero di precedenti risultanti dal casellario. Il giudice ha inoltre omesso di confrontarsi con specifici elementi indiziari presuntivi: l’omogeneità delle condotte, quanto a modalità e bene giuridico leso; la vicinanza dei luoghi di commissione, situati nella medesima provincia di Grosseto; la distanza temporale tra i reati. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Grosseto, in diversa persona fisica, per nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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