Prescrizione della contravvenzione tra sospensione e minimo edittale (Cass. pen. Sez. I n. 11722 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le cause di sospensione della prescrizione previste dall’art. 159, secondo comma, nn. 1 e 2, cod. pen. nel testo introdotto dall’art. 1, comma 11, l. 23 giugno 2017, n. 103, si applicano ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 e operano anche rispetto alle contravvenzioni, con la conseguenza che al termine ordinario, già aumentato per gli atti interruttivi, deve aggiungersi il periodo di sospensione. L’esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è compatibile con l’irrogazione del minimo edittale, perché la valutazione di cui all’art. 131-bis cod. pen. ha natura e struttura oggettiva e si colloca su un piano diverso da quello della personalità del reo.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado, con rito abbreviato, alla pena di tre mesi di arresto e 500 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110, commesso il 5 dicembre 2018. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna.

Avverso la sentenza di appello il difensore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: la mancata declaratoria di prescrizione, maturata, secondo la difesa, prima della pronuncia di secondo grado, e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La questione arriva davanti alla Corte perché il giudice di appello non ha affrontato espressamente il tema della prescrizione e ha motivato il rigetto del beneficio richiamando l’onere dell’imputato di indicare gli elementi di fatto della tenuità dell’offesa.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso infondato su entrambi i motivi. Sul primo, il percorso argomentativo muove dalla qualificazione del reato come contravvenzione, soggetta al termine prescrizionale di quattro anni ex art. 157, primo comma, cod. pen., che diventa cinque per effetto degli atti interruttivi, ai sensi dell’art. 161, secondo comma, cod. pen. Il fatto è del 5 dicembre 2018, sicché il termine quinquennale scadrebbe il 5 dicembre 2023.

La Corte considera applicabile anche la sospensione della prescrizione già prevista dall’art. 159, secondo comma, nn. 1 e 2, cod. pen. nel testo vigente alla data del commesso reato. Il collegio richiama la pronuncia delle Sezioni Unite del 12 dicembre 2024, resa in informazione provvisoria, che ha riconosciuto l’operatività di tali cause per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.

Al termine di cinque anni va dunque aggiunto un periodo di un anno e sei mesi ex art. 159, secondo comma, n. 1, cod. pen. Il reato, pertanto, non è prescritto né alla data della pronuncia di appello né a quella della decisione di legittimità.

Sul secondo motivo, la Corte ricostruisce la doppia motivazione offerta dai giudici di merito: il giudice di primo grado aveva escluso la tenuità in ragione delle dimensioni della lama del coltello, pari a 7 cm; la sentenza di appello ha aggiunto che l’imputato non aveva indicato gli elementi di fatto a sostegno della tenuità dell’offesa. Il ricorrente censurava il ragionamento del giudice di appello, sostenendo che il riconoscimento del beneficio dovesse discendere dalla motivazione del primo giudice, che aveva definito il fatto non particolarmente allarmante per giustificare il minimo edittale.

La Corte respinge la censura richiamando un proprio orientamento: l’esclusione della particolare tenuità del fatto è compatibile con l’irrogazione del minimo della pena, perché le due operazioni interpretative rispondono a ragioni differenti. I parametri dell’art. 131-bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva e operano su un piano distinto da quello della personalità del reo. Il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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