Inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione sopravvenuta (Cass. pen. Sez. VII n. 9008 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude il rilievo della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata, poiché il giudizio di legittimità non può essere attivato per far valere una causa estintiva sopravvenuta quando l’impugnazione è priva dei requisiti di ammissibilità. La censura che contesti la motivazione mediante una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova è inammissibile, non essendo consentito alla Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione a quella dei gradi di merito né di saggiare la tenuta logica della pronuncia con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. La graduazione della pena, il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen., il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. e con motivazione sufficiente ove faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Il Fatto
Due ricorrenti erano stati condannati dalla Corte d’appello di Brescia per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., per avere posto in essere artifici e raggiri mediante la sottoscrizione di un contratto di cessione d’azienda, con l’unico scopo di eseguire ricariche e acquistare biglietti “gratta e vinci” a spese della parte civile, senza versamento del corrispettivo.
Avverso la sentenza di appello i condannati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando motivi comuni, tra cui la mancata declaratoria di prescrizione del reato, l’illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità, l’eccessività della pena, il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen., il diniego delle attenuanti generiche e la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena. I difensori hanno fatto pervenire richieste di discussione orale.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha anzitutto rilevato che le richieste di discussione orale non potevano avere seguito, trattandosi di procedimento fissato per la decisione senza la partecipazione delle parti ai sensi degli artt. 610 e 611, comma 1, cod. proc. pen.
Nel merito, il primo motivo — relativo alla prescrizione del reato — è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata, citando a sostegno Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266.
Quanto alla contestazione della motivazione sulla responsabilità, la doglianza è stata ritenuta non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ribadito la preclusione non solo a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei gradi precedenti, ma anche a saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, richiamando Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260. Il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, aveva esplicitato le ragioni del convincimento alla luce degli artifici e raggiri posti in essere.
Le censure sull’eccessività della pena e sull’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen. sono state dichiarate inammissibili e manifestamente infondate, poiché la graduazione della pena e le variazioni per circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen. L’onere argomentativo risultava assolto attraverso il riferimento alla gravità del fatto, alle modalità esecutive, all’intensità del dolo e all’entità del danno.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato parimenti ritenuto non censurabile, essendo sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, quali i plurimi precedenti penali dei ricorrenti. Anche la doglianza sulla mancata sospensione condizionale della pena è stata giudicata manifestamente infondata: la sentenza impugnata aveva fondato il rigetto su argomentazioni logiche, quali l’aver già usufruito del beneficio per uno dei ricorrenti e una recente condanna per rapina per l’altro, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione di reati. I ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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