Convalida DASPO con obbligo presentazione, motivazione per relationem e durata quinquennale (Cass. pen. Sez. 4 n. 3335 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di provvedimenti per la prevenzione della violenza negli stadi, in sede di convalida giurisdizionale del divieto di accesso e dell’obbligo di presentazione, non è richiesta la certezza probatoria, essendo sufficiente una valutazione indiziaria circa l’attribuibilità della condotta al destinatario. La motivazione dell’ordinanza di convalida può essere resa per relationem, purché si saldi con quella del provvedimento amministrativo e consenta il controllo di legalità. L’accertata partecipazione a un’attività di tifo violento è presupposto sufficiente per la prognosi di pericolosità sociale e per l’adozione della misura. La durata quinquennale dell’obbligo, quale massimo edittale, richiede una motivazione congrua, ancorata alla gravità della condotta accertata.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Napoli aveva convalidato il provvedimento del Questore che gli imponeva, per anni cinque, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive calcistiche e l’obbligo di presentazione presso il Commissariato di Polizia prima e dopo gli incontri. Nell’ambito del procedimento amministrativo, il destinatario aveva prodotto una memoria difensiva, deducendo la mancata attribuibilità della condotta contestata e la sua non pericolosità sociale, nonché la mancanza di motivazione in ordine alla durata della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha giudicato infondato il ricorso, richiamando il principio consolidato in materia di convalida del DASPO. Il giudice della convalida, pur non potendo arrestarsi alla mera constatazione della denuncia, è chiamato a una verifica indiziaria circa l’attribuibilità della condotta, senza necessità di prova piena. Nel provvedimento impugnato, tale accertamento risultava adeguatamente compiuto, attraverso la descrizione della condotta violenta tenuta dall’interessato in occasione dell’incontro calcistico.
Quanto all’asserita mancanza di un giudizio sulla personalità, la censura è stata reputata generica e, come tale, inammissibile, poiché l’accertata partecipazione a un’attività di tifo violento è requisito sufficiente per fondare una prognosi di pericolosità sociale. La Corte ha ribadito che la misura mira a distinguere il sostegno pacifico alla propria squadra dalla contrapposizione fisica con la tifoseria avversaria.
In ordine alla motivazione per relationem, la Corte ne ha affermato la legittimità, evidenziando che la convalida si compie sulla preesistente valutazione del Questore, con un controllo di legalità che fa del provvedimento amministrativo un atto necessariamente “servente”. La motivazione del giudice può richiamare quella del provvedimento convalidato quando consenta un adeguato riscontro del percorso logico-giuridico seguito, risultando il provvedimento già noto all’interessato.
La censura relativa alla durata quinquennale dell’obbligo non è stata accolta. Il giudice di merito, in sede di rinvio, aveva motivato in modo sufficiente circa la conformità della sanzione al massimo edittale e la sua congruità rispetto alla gravità della condotta, superando la carenza ravvisata dalla sentenza rescindente. Infine, la censura sul duplice obbligo di presentazione per le partite in trasferta è stata reputata infondata, poiché il provvedimento del Questore prevedeva per tali casi una sola presentazione nell’intervallo tra i due tempi. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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