Continua a valere il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti (Cass. pen. Sez. 5 n. 658 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di rinvio, nel valutare la richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, non è vincolato ad alcun esito prestabilito, potendo legittimamente confermare il giudizio di equivalenza qualora motivi adeguatamente l’insussistenza di elementi favorevoli, senza confondere le prerogative difensive con il comportamento processuale rilevante. In tema di reato continuato, l’esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto, la brevità del lasso temporale, l’identica natura dei reati e l’analogia del modus operandi; il giudice non può fondare il rigetto della richiesta esclusivamente sulla mancata certezza dell’identità dell’arma utilizzata nei diversi episodi, dovendo valutare tutti gli indici sintomatici.

Il Fatto

La Corte d’assise d’appello di Bari, in sede di rinvio, confermava il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti della premeditazione e della recidiva per un imputato condannato per omicidio, rigettando la richiesta di applicazione della continuazione avanzata da altro imputato condannato per rapina e reati in materia di armi. I ricorrenti impugnavano la decisione, deducendo vizi di motivazione e violazione dei principi stabiliti dalla sentenza rescindente.

La Motivazione della Corte

Riguardo alla posizione del primo ricorrente, la Corte osserva che la sentenza di rinvio ha correttamente escluso la prevalenza delle attenuanti, valorizzando il ruolo tutt’altro che marginale dell’imputato nella fase esecutiva dell’omicidio. La decisione si fonda su elementi concreti — l’essere stato scelto come uomo di fiducia dal mandante, l’avere fornito l’arma e il giubbotto antiproiettile al killer, l’essersi qualificato come carabiniere per entrare nell’abitazione della vittima — che denotano intensità del dolo e si pongono in linea con i principi espressi dalla sentenza rescindente dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen.

La Corte reputa la motivazione immune da vizi logici anche laddove valorizza la genericità della confessione, atteso che la sentenza rescindente aveva censurato la precedente decisione solo per aver confuso le prerogative difensive con il comportamento processuale. Nel caso di specie, i giudici di rinvio non hanno tratto conseguenze negative dalla contestazione dell’aggravante, ma hanno rilevato l’assenza di elementi utili a giustificare un giudizio di prevalenza. Le relative censure difensive si risolvono in una mera rivisitazione del merito, come tale inammissibile in sede di legittimità.

È infondato anche il motivo concernente la determinazione della pena per i reati satellite, dovendosi riconoscere alla Corte di rinvio di avere adempiuto all’obbligo di specifica indicazione delle singole componenti della pena, in conformità ai principi enunciati dalle Sezioni Unite, quantificando l’aumento in un anno di reclusione e motivando sulla gravità dei fatti e sull’inserimento degli stessi in un contesto di criminalità organizzata.

Al contrario, il ricorso del secondo imputato è fondato. La sentenza impugnata ha rigettato la richiesta di continuazione riproponendo il medesimo argomento — la mancanza di certezza sull’identità dell’arma — già censurato dalla sentenza rescindente, omettendo di valutare gli altri indici sintomatici del medesimo disegno criminoso, quali la prossimità temporale delle condotte, la commissione nel medesimo contesto territoriale e la loro riconducibilità a un unico contesto criminale. Il provvedimento viene conseguentemente annullato con rinvio a diversa sezione della Corte d’assise di appello per nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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