Estorsione aggravata dal metodo mafioso: il sindacato di legittimità sul quadro indiziario (Cass. pen. Sez. 2 n. 13425 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari personali, quando con il ricorso per cassazione si denuncia un vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte Suprema deve verificare se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto. L’insussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari è rilevabile in cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, non potendo il giudice di legittimità procedere a una diversa ricostruzione dei fatti o a una propria valutazione delle fonti. Le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, prospettano una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito sono quindi inammissibili.
Il Fatto
Con ordinanza del 18 novembre 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma applicava all’indagato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di estorsione aggravata, commessa il 17 maggio 2023 in concorso con altra persona. All’indagato era contestato di aver costretto, mediante minaccia consistita nel rappresentare l’inimicizia del clan “Senese” con conseguenti gravi ritorsioni, la persona offesa a restituire la somma di 5.000,00 euro, sottratta a un terzo in occasione di una precedente estorsione. La condotta era aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. per l’uso del metodo mafioso e per l’agevolazione delle attività dell’associazione mafiosa “clan Senese”.
Il Tribunale di Roma, investito del riesame, confermava l’ordinanza genetica. Il difensore dell’indagato ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla gravità indiziaria, alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e alla valutazione delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 11 del 22/03/2000, Audino, secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione del tribunale del riesame deve limitarsi a verificare la congruenza logica della valutazione degli elementi indizianti, senza poter rivalutare il merito. Ha inoltre ricordato, citando Sez. F, n. 47748 del 2014 e Sez. 3, n. 40873 del 2010, che l’insussistenza dei gravi indizi è rilevabile in cassazione solo se si traduce in una violazione di legge o in una motivazione carente o manifestamente illogica.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la ricostruzione della vicenda, inquadrandola nel contesto delle investigazioni e ricollegandola ad altri episodi. In particolare, era emerso che la persona offesa si era resa autrice di due precedenti estorsioni ai danni di un commerciante e che la condotta dell’indagato era finalizzata a “recuperare” il maltolto per conto del clan di appartenenza della vittima, al fine di dirimere i contrasti tra i due gruppi criminali. Il richiamo ai “Senese” aveva indotto nella persona offesa uno stato di timore, integrando la minaccia.
Quanto all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., la Corte ne ha confermato la sussistenza sia sotto il profilo del metodo mafioso, per il gravissimo timore indotto nella vittima attraverso il richiamo al nome della famiglia, sia sotto il profilo dell’agevolazione mafiosa, atteso l’interesse del clan a evitare conflitti con il gruppo contrapposto. Le valutazioni del Tribunale sono state ritenute adeguatamente motivate e rispettose dei principi di diritto.
In relazione alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale in punto di pericolo di reiterazione, fondato sulle modalità dell’agire, sul contesto criminale di riferimento e sui precedenti penali, nonché sull’inadeguatezza di misure più blande. Ha infine richiamato la presunzione relativa di pericolosità di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., applicabile in ragione della contestata aggravante.
Nota della Redazione
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