Retrodatazione cautelare: obbligo di motivazione anche sui reati non associativi (Cass. pen. Sez. II n. 1803 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze in materia cautelare, una volta esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva endoprocessuale sulle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte: la stessa questione, di fatto o di diritto, non può essere riproposta, neppure con argomenti diversi. Tale preclusione non esonera il tribunale del riesame dall’obbligo di motivare sulla richiesta di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare con riferimento a ciascun reato contestato. La totale assenza di motivazione su uno dei capi comporta l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio al giudice competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il tribunale del riesame di Napoli confermava la misura degli arresti domiciliari, con controllo elettronico, applicata a un indagato per la partecipazione a un’associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di rapine e per una rapina descritta al capo 3). L’ordinanza era stata emessa dopo la reiterazione della domanda cautelare del pubblico ministero, a seguito dell’annullamento di un precedente provvedimento cautelare.
La difesa ricorreva per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 416 e 628 cod. pen. e il vizio di motivazione, per l’assenza di elementi nuovi idonei a superare la preclusione del c.d. giudicato cautelare. Con il secondo motivo, deduceva la violazione dell’art. 297 cod. proc. pen., perché il tribunale aveva valutato la sola richiesta di retrodatazione relativa al delitto associativo, omettendo quella riguardante la rapina del capo 3).
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il primo motivo inammissibile, perché si risolve nella richiesta di una non consentita rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi posti a fondamento della gravità indiziaria. Il collegio riafferma il principio per cui le ordinanze cautelari, esaurite le impugnazioni, hanno efficacia preclusiva endoprocessuale sulle questioni dedotte, anche implicitamente: quanto già deciso non può essere riproposto con argomenti diversi.
Nel caso concreto il tribunale aveva correttamente rilevato che, rispetto alla provvista indiziaria della prima ordinanza annullata, erano emersi elementi nuovi. Tra questi: l’esito delle perquisizioni, che aveva disvelato la disponibilità dell’abbigliamento indossato il giorno della rapina; la corretta ricostruzione degli orari degli spostamenti degli indagati, contenuta nell’informativa riepilogativa, che escludeva incompatibilità cronologiche; la trascrizione delle conversazioni ambientali, che incideva sulla configurabilità del delitto associativo.
La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 14535 del 19.12.2006, dep. 2007, Librato, e qualifica la motivazione del tribunale come logica e accurata, sottratta a censura.
Il secondo motivo è invece fondato: si registra una totale assenza di motivazione sulla richiesta di retrodatazione relativa al capo 3). Il tribunale esamina, infatti, solo la richiesta riferita al delitto associativo, omettendo ogni valutazione sulla rapina e sui relativi termini massimi di custodia.
L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., limitatamente alla decorrenza del termine di custodia cautelare di fase ex art. 297 cod. proc. pen. per il reato di cui al capo 3). Il resto del ricorso è dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere
- Art. 628 c.p. – Rapina
- Art. 297 c.p.p. – Computo dei termini di durata delle misure
- Art. 324 c.p.p. – Procedimento di riesame