Continuazione tra reati omogenei esclusa dal lungo intervallo temporale (Cass. pen. Sez. VII n. 4893 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione tra reati, la sola omogeneità delle condotte e l’identità del bene giuridico offeso non sono sufficienti a dimostrare l’unicità del disegno criminoso. Quando i reati risultano commessi a notevole distanza temporale, è incredibile che l’agente, nel compiere il primo, avesse già programmato almeno nelle linee essenziali i successivi. La reiterazione di illeciti contro il patrimonio in un arco temporale ampio integra una scelta di vita delinquenziale, non un programma criminoso unitario. Il giudice dell’esecuzione che neghi la continuazione con motivazione logica e non contraddittoria non è censurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato al giudice dell’esecuzione istanza di applicazione della continuazione tra più reati di ricettazione di assegni e documenti, giudicati con cinque distinte sentenze e commessi tra il 1999 e il 2009.
La Corte appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 12 settembre 2024 aveva respinto la richiesta, rilevando la mancanza di contiguità temporale e di elementi dai quali desumere un’unicità di programmazione. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente sosteneva che l’ordinanza avesse negato la continuazione basandosi sul solo lasso temporale, trascurando gli ulteriori indicatori dell’unicità del disegno: l’omogeneità delle condotte, le modalità dei fatti, il bene giuridico offeso e i motivi delle azioni.
La Sez. VII ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Il giudice dell’esecuzione aveva ampiamente motivato l’insussistenza di un unico disegno criminoso, osservando che i reati, pur sostanzialmente omogenei, erano molto distanti nel tempo. Tale circostanza basta a rendere incredibile che, nel commettere il primo reato risalente al 1999, il ricorrente avesse già programmato almeno nelle linee essenziali le condotte successive, tenute lungo un arco di dieci anni.
Secondo la Corte, i reati risultano espressione di una scelta di vita delinquenziale e non di uno specifico programma criminoso. La distanza temporale, quindi, non è un dato meramente indicativo, ma elemento idoneo a escludere la continuazione in assenza di ulteriori riscontri concreti.
La Corte ha inoltre qualificato il ricorso come inammissibile sotto altro profilo: esso chiedeva, di fatto, una diversa valutazione dei medesimi elementi già esaminati dal giudice dell’esecuzione con motivazione sufficiente, logica, non apparente né contraddittoria. Tale motivazione soddisfa il grado richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata nel provvedimento con Sez. II n. 28852 del 08.05.2013 e con la sentenza delle Sezioni Unite n. 28659 del 18.05.2017, conformandosi ai principi compendiati in quest’ultima.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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