Trattenimento dello straniero, proroga tardiva se richiesta dopo la sospensione dei termini (Cass. pen. Sez. I n. 12237 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di straniero già trattenuto presso un C.P.R. ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998 che presenti domanda di protezione internazionale, i termini del trattenimento restano sospesi dal momento della presentazione dell’istanza e, in caso di ricorso avverso il diniego della Commissione territoriale, fino al decorso dei termini per note e repliche previsti dall’art. 35-bis, comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008. Rigettata l’istanza di sospensiva, cade il titolo di trattenimento ex art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015 e riprende vigore quello originario, con la conseguenza che la richiesta di proroga avanzata dal questore dopo la scadenza del termine, computato sommando il periodo iniziale e i giorni di sospensione, è tardiva e l’ordinanza di proroga è emessa in carenza di potere. È inoltre viziata da carenza di motivazione l’ordinanza del giudice di pace che dia atto della richiesta e della memoria difensiva senza valutare i presupposti della prima e i rilievi della seconda.

Il Fatto

Uno straniero, destinatario di decreto di espulsione del Prefetto con accompagnamento coattivo alla frontiera, veniva trattenuto presso il C.P.R. di Gradisca d’Isonzo in forza di provvedimento del Questore, convalidato dal Giudice di pace. Nel corso del trattenimento lo straniero presentava domanda di protezione internazionale, con sospensione dei termini e nuovo trattenimento convalidato dal Tribunale di Trieste. Il Tribunale rigettava poi l’istanza di sospensiva dell’efficacia del provvedimento della Commissione territoriale, che aveva dichiarato la domanda manifestamente infondata.

Trasferito presso il C.P.R. di Trapani-Milo, lo straniero vedeva la Questura di Trapani richiedere al Giudice di pace la proroga del trattenimento per ulteriori novanta giorni. Il Giudice di pace accoglieva la richiesta con ordinanza del 14 marzo 2025. Il difensore ricorre per cassazione deducendo il mancato rispetto del termine perentorio e l’omessa motivazione sia della richiesta questorile sia del provvedimento di proroga.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo applicabile, segnato dall’intreccio tra la disciplina del trattenimento ex art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998 e quella del procedimento che si attiva con la domanda di protezione internazionale ex art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015. Il comma 5, ultimo periodo, di quest’ultima disposizione prevede che, quando il trattenimento è già in corso, i termini dell’art. 14, comma 5 si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale specializzato per la convalida di un ulteriore periodo.

Il Collegio richiama l’orientamento delle sezioni civili secondo cui, se l’istanza di sospensiva del diniego della Commissione viene respinta, cade il titolo di trattenimento ex art. 6 citato e diventa esecutivo il provvedimento della Commissione, non potendosi ritenere legittima la proroga dello stesso trattenimento. Viene citata Sez. I civ. n. 2378 del 24.01.2024 e, in senso conforme, Sez. I civ. n. 5834 del 2024, che richiama anche Corte cost. n. 212/2023 e Cass. n. 36522/2023.

Applicando tali coordinate al caso concreto, la Corte ricostruisce la sequenza temporale: il primo trattenimento, convalidato il giorno successivo, comportava la permanenza per tre mesi con scadenza al 10 gennaio 2025; i termini dell’art. 14, comma 5 dovevano considerarsi sospesi dal 2 novembre 2024 al 23 dicembre 2024, aggiungendosi ulteriori dieci giorni per note e repliche; alla data del 23 dicembre 2024 la convalida del secondo trattenimento doveva reputarsi perenta, riprendendo vita il titolo originario.

Sommando il periodo di sospensione di cinquantadue giorni alla scadenza del 10 gennaio 2025, il termine ultimo per la richiesta di proroga si collocava al 3 marzo 2025. La richiesta della Questura di Trapani, avanzata il 12 marzo 2025, risultava quindi tardiva di nove giorni, così come, a fortiori, l’ordinanza di proroga emessa il 14 marzo 2025 in carenza di potere.

La Corte accoglie inoltre il motivo sulla motivazione: l’ordinanza impugnata si limita a dare atto della richiesta e della memoria difensiva senza esprimere alcuna valutazione sui presupposti della prima e sui rilievi della seconda. Quanto alla questione di legittimità costituzionale rimessa con ordinanza n. 4308 del 31 gennaio 2025, il Collegio ritiene che la manifesta fondatezza del ricorso, condivisa dalla Procura generale, consenta di decidere senza attendere la decisione della Consulta. Ne consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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