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Confisca di prevenzione e mutuo: la banca non perde il credito se il debitore non era ancora pericoloso (Cass. pen. Sez. I n. 12525 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini della valutazione in ordine al requisito – necessario per l’ammissione allo stato passivo di un credito sorto anteriormente al sequestro – dell’insussistenza di alcun vincolo di strumentalità tra il credito e l’attività illecita del soggetto pericoloso o quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego, il giudice è tenuto a valutare specificamente lo scarto temporale tra la concessione del credito e l’emersione della pericolosità, potendo legittimamente avvalersi di una presunzione semplice di finalizzazione del finanziamento alla dissimulazione di risorse occulte derivanti dall’attività illecita quando risulti che il credito sia stato erogato in costanza di una manifesta e percepibile condizione di pericolosità sociale del ricevente, ma non anche quando, al momento dell’erogazione, la pericolosità fosse assente od “occulta”, con conseguente apparenza di liceità della destinazione delle risorse. (Rv. 289733-01)

Il Fatto

Il Tribunale di Roma aveva disposto la confisca di prevenzione di beni nella disponibilità del proposto, tra cui due unità immobiliari acquistate nel 2010 con la moglie e adibite ad abitazione familiare. La pericolosità sociale del proposto era stata circoscritta all’anno 2004 e al periodo 2011-2017. L’acquisto era stato finanziato con un mutuo ipotecario, ottenuto esibendo false buste paga e garantito da fideiussione del suocero, dipendente pubblico.

In sede di rinvio, dopo due precedenti annullamenti, la Corte di appello di Roma ha confermato la confisca e ha rigettato anche l’appello della banca, che chiedeva l’ammissione del credito ipotecario. I coniugi hanno proposto ricorso per motivazione apparente, deducendo che l’acconto era stato pagato con risorse lecite, che le prime 52 rate erano state versate dal fideiussore con il proprio stipendio e che la moglie aveva percepito indennizzi assicurativi. La banca ha lamentato che al momento del mutuo il debitore non era socialmente pericoloso e che sussistevano elementi concreti di buona fede.

La Motivazione della Corte

La Prima Sezione ricorda che nel procedimento di prevenzione il ricorso è ammesso solo per violazione di legge (art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011), nozione che include la motivazione mancante o apparente (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003), tale essendo quella che non si confronta con le allegazioni difensive (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024).

Quanto ai coniugi, la Corte di appello aveva letto il pagamento delle prime rate da parte del fideiussore come indizio di incapienza dei mutuatari, senza esaminare la documentazione sulla provenienza lecita di quelle somme. Se non è dimostrato che il fideiussore sia stato rimborsato, l’incremento patrimoniale non è per intero frutto di proventi illeciti. Vale il principio, ispirato al bilanciamento con la tutela della proprietà ex art. 42 Cost., secondo cui non può essere confiscato un immobile nella sua interezza se il prezzo è stato pagato in parte con redditi leciti, salvo che la quota lecita sia irrisoria (Sez. 6, n. 35893 del 20/06/2019). Il decreto tace inoltre sugli indennizzi assicurativi e sul versamento dell’acconto nel 2010, quando il proposto non era pericoloso.

Quanto alla banca, la Corte di appello aveva affermato la strumentalità del credito perché ottenuto con false buste paga. Ma il mutuo del 2010 risale a un periodo escluso dalla pericolosità accertata. Richiamando Sez. 1, n. 6746 del 05/11/2020, la Corte precisa che la presunzione semplice di finalizzazione del finanziamento a dissimulare risorse illecite opera solo se il credito è erogato in costanza di pericolosità manifesta; se questa è assente od occulta e la destinazione appare lecita (l’acquisto della casa coniugale), occorre la dimostrazione concreta del nesso di strumentalità. Il decreto non lo spiega, né chiarisce come la banca avrebbe dovuto accorgersene, a fronte di una garanzia immobiliare di valore ampiamente superiore al finanziamento e di una fideiussione solida. L’eventuale negligenza dei funzionari nell’istruttoria può essere un sintomo, ma non basta a escludere la buona fede: rileva la consapevolezza o la colpevole ignoranza della strumentalità del credito, non l’inosservanza delle prassi bancarie.

Il decreto è annullato con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio conforme ai principi enunciati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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