Concorso morale nella rivolta carceraria: la motivazione deve specificare il contributo causale (Cass. pen. Sez. I n. 39537 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso morale nel reato, il giudice di merito che ravvisi un contributo atipico del concorrente è tenuto a precisare, in termini specifici e adeguati, sotto quale forma la partecipazione psichica si sia manifestata e quale sia il rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti. L’atipicità della condotta concorsuale consentita dall’art. 110 cod. pen. non può essere confusa con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà. Ne consegue che la motivazione è viziata quando affermi il concorso senza chiarire se il proposito criminoso altrui sia stato rafforzato dalla condotta dell’imputato, né con riferimento a quali beni tale condotta si sia posta in termini concorsuali. Il vizio motivazionale è insanabile e comporta l’annullamento senza rinvio se dagli atti non emergono elementi di fatto valorizzabili in senso diverso.

Il Fatto

Nel corso della rivolta scoppiata all’interno di un istituto penitenziario, all’imputato era contestato il solo reato di danneggiamento aggravato, in concorso con numerosi altri detenuti. La condotta ascrittagli consisteva nell’aver sbattuto violentemente le sbarre della porta blindata della propria cella. La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa all’esito di giudizio abbreviato, riconosceva le circostanze attenuanti generiche, previo giudizio di equivalenza con le aggravanti, e rideterminava la pena.

I Giudici di appello confermavano la responsabilità, osservando che, pur non avendo la condotta cagionato alcun materiale danneggiamento, l’imputato aveva concorso nella condotta di rivolta degli altri detenuti, incrementando il caos e rafforzando moralmente le attività di danneggiamento dei correi. Il difensore ricorreva per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e degli artt. 110 e 635 cod. pen., per l’assenza di motivazione sul contributo concorsuale, e, con il secondo, la violazione dell’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione dell’art. 110 cod. pen., che fa riferimento a qualsiasi contributo, morale o materiale, idoneo a causare o agevolare il risultato, ovvero a determinare o rafforzare la volontà collettiva di raggiungerlo. Il contributo può consistere in una convergenza di attività materiali o in un reciproco rafforzamento psichico, anche mediante partecipazione a singole frazioni esecutive.

Rispetto al contributo causale del concorrente morale, che può manifestarsi in forme differenziate e atipiche, il giudice di merito deve motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria e precisare in termini specifici sotto quale forma essa si sia estrinsecata. A tal fine richiama Sez. U n. 45276 del 30.10.2003 e Sez. I n. 4612 del 05.04.1993, ribadendo che la partecipazione psichica può estrinsecarsi come istigazione o come agevolazione, con obbligo per il giudice di indicare gli elementi di prova.

Applicando tali principi, la Corte rileva che la sentenza d’appello, nel rispondere al gravame, si è limitata ad affermare che l’imputato era stato ripreso dalle videocamere mentre partecipava alla rivolta, condotta che avrebbe incrementato il caos e rafforzato moralmente le attività dei correi. Manca però la spiegazione del rapporto di causalità efficiente rispetto alle condotte degli altri, né è indicato con riferimento a quali beni la condotta si sia posta in termini concorsuali.

Difetta, in particolare, la descrizione del contesto: non è chiarito se l’imputato si trovasse dentro o fuori la propria cella, dove fossero i correi, cosa stessero danneggiando e se si fossero avveduti della sua condotta. Solo in tal modo il proposito criminoso altrui avrebbe potuto ritenersi rafforzato. Rimane quindi senza risposta il quesito sulla natura del contributo causalmente rilevante.

La Corte ravvisa pertanto un vizio motivazionale non emendabile e, data la manifesta assenza di elementi di fatto valorizzabili in senso diverso, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’imputato non ha commesso il fatto, restando assorbite le ulteriori doglianze.

Nota della Redazione

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