Continuazione tra reato associativo e reati-fine solo se programmati all’origine (Cass. pen. Sez. I n. 3790 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione, l’accertamento dell’unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in legittimità solo per motivazione inadeguata. La continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine è configurabile a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati nel momento in cui il partecipe si è determinato a entrare nel sodalizio. Non è invece ravvisabile quando i reati-fine, pur rientrando nelle attività del gruppo, dipendano da circostanze contingenti e occasionali, non immaginabili all’origine. Il programma dell’associazione non integra di per sé il disegno criminoso unitario, poiché la finalità associativa è esterna ai singoli reati e non ne costituisce la deliberazione.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Pesaro, con ordinanza del 5/6/2024, ha rigettato l’istanza con cui il condannato chiedeva di applicare la disciplina della continuazione tra un reato di partecipazione ad associazione di stampo camorristico e taluni omicidi già giudicati. Il tribunale ha escluso l’unicità del disegno criminoso, rilevando che gli omicidi erano stati deliberati in occasione di singoli tradimenti o comportamenti ritenuti lesivi del prestigio criminale del gruppo.
Avverso l’ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale e processuale e il vizio di motivazione. Il ricorrente ha sostenuto che, essendo i fatti commessi durante la militanza associativa e in un breve arco temporale, la scelta di aderire al sodalizio avrebbe reso i delitti esecuzione del programma criminoso, con conseguente riconoscimento della continuazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio per cui l’accertamento dell’unicità del disegno criminoso è questione di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile solo se la motivazione non sia adeguata (Sez. I n. 12936 del 3/12/2018). Su questa base verifica se il provvedimento impugnato abbia fatto corretta applicazione dei criteri elaborati in materia.
Il collegio richiama l’indirizzo secondo cui la continuazione tra reato associativo e reati-fine è ipotizzabile solo se il giudice accerta che questi ultimi siano stati programmati all’atto dell’ingresso nel sodalizio (Sez. I n. 23818 del 22/6/2020; Sez. I n. 1534 del 9/11/2017). Non è invece configurabile quando i reati-fine, pur funzionali al rafforzamento del gruppo, siano legati a eventi contingenti e occasionali (Sez. VI n. 13085 del 03/10/2013; Sez. V n. 54509 dell’8/10/2018).
La Corte osserva che il reato associativo per cui il ricorrente è stato condannato si riferisce a un periodo successivo a quello degli omicidi. Quando questi furono commessi, dunque, il soggetto apparteneva a un’associazione diversa da quella in cui sarebbe poi confluito dopo una scissione: ciò esclude in radice la continuazione tra gli omicidi e il successivo reato associativo.
Nel merito, il collegio ritiene congrua la motivazione del giudice esecutivo là dove esclude l’unicità del disegno criminoso. I singoli omicidi erano stati deliberati in relazione a circostanze sconnesse tra loro, per reagire a tradimenti o a condotte lesive del prestigio del gruppo. L’eliminazione fisica di soggetti sospettati di infedeltà, pur verosimilmente prevedibile in via generale in un sodalizio mafioso, non basta: occorre un disegno criminoso, che non si identifica con il programma dell’associazione, ma consiste nella ideazione e deliberazione di una serie di reati da compiere.
La Corte avverte che ragionare diversamente introdurrebbe un automatismo, in forza del quale tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen., con trattamento sanzionatorio di favore. La finalità associativa può contribuire a provare il disegno criminoso, ma è esterna ai reati e non lo integra da sola. I delitti diretti a punire gli associati infedeli attengono al funzionamento interno del gruppo, non al suo programma criminoso, che deve svolgersi all’esterno. Il ricorrente, inoltre, non ha indicato elementi sintomatici di una programmazione unitaria; gli stessi fatti risultano commessi prima per conto di un clan e poi di un altro. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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