Rinuncia alla sospensione condizionale e consenso alla sostituzione tempestivi sino all’udienza (Cass. pen. Sez. 2 n. 4427 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta di revoca del beneficio, con contestuale consenso alla sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva, è tempestiva se formulata dall’imputato o dal difensore munito di procura speciale sino alla data dell’udienza partecipata, ai sensi dell’art. 598-bis, comma 4-bis, cod. proc. pen. La rinuncia al beneficio della sospensione condizionale costituisce atto dispositivo, incidente sul trattamento sanzionatorio, che afferisce a diritti personalissimi e non può essere compiuta dal difensore senza procura speciale. Il giudice d’appello, pur avendo reso motivazione in ordine al diniego della pena sostitutiva, incorre in un vizio di legittimità laddove non consideri che la richiesta di sostituzione era stata collegata alla revoca del beneficio, omettendo di pronunciarsi su tale specifica istanza.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano rideterminava il trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato, già condannato in primo grado alla pena sospesa di anni uno e mesi cinque di reclusione per il delitto di cui all’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen., confermando la decisione di primo grado.

L’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando il vizio di motivazione per l’omessa pronuncia sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale e sul consenso alla sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità o con la pena pecuniaria, formulata sia personalmente all’udienza dell’11 marzo 2025, sia dal difensore munito di procura speciale.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, pur dovendo precisare che la motivazione sulla domanda di sostituzione vi era stata, sebbene implicita. Il giudice d’appello aveva infatti escluso la possibilità di applicare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in ragione della già concessa sospensione condizionale, ai sensi dell’art. 58 della legge n. 689/1981.

Il vizio risiede, invece, nell’erronea applicazione del principio di diritto relativo alla natura giuridica della richiesta di revoca del beneficio. La Suprema Corte ha ribadito che la rinuncia alla sospensione condizionale è un atto dispositivo che incide sull’esecuzione della pena e che, afferendo ai diritti personalissimi, può essere esercitato solo personalmente dall’imputato o dal difensore munito di apposita procura speciale ex art. 99, comma 1, cod. proc. pen..

Alla luce delle innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 31/2024, la Corte ha chiarito che il consenso alla sostituzione della pena detentiva può essere espresso sino alla data dell’udienza, se questa si svolge con la presenza delle parti. Tale facoltà, esercitata nel caso di specie sia dall’imputato sia dal difensore munito di procura, rendeva la richiesta tempestiva e imponeva al giudice d’appello di esaminarla espressamente e di motivare l’eventuale diniego in considerazione del collegamento tra la revoca del beneficio e l’istanza di sostituzione.

La Corte ha quindi disposto l’annullamento con rinvio, limitatamente al punto della sostituzione della pena detentiva, dichiarando irrevocabile l’affermazione di responsabilità.

Nota della Redazione

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