La presunzione cautelare per le associazioni storiche resiste al tempo silente (Cass. pen. Sez. I n. 1326 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito. In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di partecipazione ad associazioni mafiose “storiche”, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con la prova del recesso dell’indagato dall’associazione o con l’esaurimento dell’attività associativa. Il c.d. “tempo silente”, ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati, non può, da solo, costituire prova dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale e sintomatica, quale uno dei possibili elementi volti a dimostrare in modo obiettivo e concreto l’assenza di esigenze cautelari. L’attualità delle esigenze è immanente al reato associativo e grava sul giudice un onere motivazionale attenuato, anche in presenza di una significativa distanza temporale tra l’applicazione della misura e la richiesta di sostituzione.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto, gravemente indiziato del reato di partecipazione ad una ‘ndrina operante in un territorio calabrese e di un episodio di tentata estorsione. Il provvedimento genetico fondava l’odierna operatività dell’associazione su sentenze passate in giudicato e su recenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia, valorizzando, quanto alla posizione dell’indagato, la sua perdurante intraneità al sodalizio, mantenuta anche durante un lungo periodo di latitanza, e il suo ruolo di esponente di spicco della cosca.
Il Tribunale del Riesame rigettava la richiesta di riesame, condividendo integralmente le argomentazioni del provvedimento genetico. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’indagato, deducendo, con tre motivi, vizi di motivazione in ordine alla ritenuta esistenza e attualità della contestazione associativa, alla sussistenza dei gravi indizi per la tentata estorsione e alla sussistenza delle esigenze cautelari, contestando l’applicazione della doppia presunzione e la proporzionalità della misura massima.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, in quanto le doglianze, già prospettate dinanzi al Tribunale del Riesame, erano state da quest’ultimo esaminate e superate con motivazione adeguata, non apparente né contraddittoria. Le censure del ricorrente sono state giudicate meramente rivalutative e generiche, volte a sollecitare un vaglio fattuale e di merito del compendio indiziario, estraneo al sindacato di legittimità. Il Tribunale aveva correttamente fatto applicazione dei principi in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, valorizzando la pluralità di fonti, incluse le captazioni intervenute tra il 27 e il 28 ottobre 2022, dalle quali emergeva l’attuale e concreto interesse dell’indagato a mantenere i rapporti con le figure apicali dell’organizzazione.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ricordato che il vizio di mancanza di motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza può essere sindacato solo quando non risulti “prima facie” dal testo del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, l’ordinanza del Tribunale del Riesame non si era limitata a richiamare i precedenti giudicati sul radicamento territoriale della cosca, ma aveva individuato elementi di attualità della sua operatività, tratti da provvedimenti cautelari recenti e dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori, riscontrate dagli esiti del compendio intercettivo, dimostrando la portata dimostrativa massima di tali riscontri.
Con riferimento al secondo motivo, relativo all’episodio di tentata estorsione, la Corte ha ritenuto la motivazione dell’ordinanza impugnata ampia e convincente, tale da superare le perplessità del ricorrente in ordine all’identificazione dell’interlocutore della persona offesa, fornendo anche una spiegazione logica in ordine alla negazione del fatto da parte di quest’ultima in sede di sommarie informazioni.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito il principio secondo cui la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i reati associativi di tipo mafioso “storico” può essere superata solo con la prova positiva della rescissione del legame con il sodalizio. Il mero decorso del tempo, il c.d. “tempo silente”, non è di per sé sufficiente, potendo essere valutato solo quale elemento residuale e sintomatico. La Corte ha quindi legittimato l’onere motivazionale attenuato gravante sul giudice di merito, in ragione dell’immanenza dell’attualità delle esigenze cautelari a tale tipologia di reato.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disponendo le comunicazioni di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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