Invalidità con contribuzione figurativa accertabile anche se il ricorrente è in servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 407 del 18.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile la domanda di mero accertamento dello stato di invalidità in misura superiore al 74%, presupposto del beneficio di cui all’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, anche quando l’interessato sia ancora in servizio. L’interesse ad agire non presuppone l’attuale erogazione della prestazione, ma si radica nello status di invalidità, potenzialmente produttivo di una serie indeterminata di diritti. L’INPS è l’unico soggetto legittimato passivo nelle controversie in materia di invalidità civile, con conseguente estromissione del Ministero della Giustizia. Accertata la natura tecnica della questione, il giudice dispone consulenza medico legale, sospendendo ogni ulteriore decisione sul rito e sul merito.
Il Fatto
La ricorrente, affetta da plurime infermità, ha chiesto all’INPS l’accertamento del proprio stato di invalidità in misura pari almeno all’80%, presupposto per la pensione anticipata di vecchiaia. L’Istituto ha riconosciuto un’invalidità del 67%, respingendo l’istanza. La ricorrente ha quindi adito il Tribunale ordinario, prima con accertamento tecnico preventivo, poi con ricorso ex artt. 414-442 cod. proc. civ., definito con sentenza declinatoria della giurisdizione.
Riassunta la causa davanti alla Corte dei conti, l’INPS ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità per carenza di interesse attuale, essendo la ricorrente ancora in servizio. Il Ministero della Giustizia ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. All’udienza pubblica la difesa della ricorrente ha insistito per l’accoglimento e per l’espletamento di consulenza medico legale.
La Motivazione della Corte
Il giudice deliba anzitutto l’eccezione di inammissibilità, qualificandola come questione preliminare idonea a definire l’intero giudizio. L’eccezione è infondata. La Corte richiama l’orientamento della Suprema Corte che ammette l’azione di mero accertamento dello stato invalidante a prescindere da qualsiasi domanda di erogazione, potendosi configurare l’interesse ad agire in relazione a uno status produttivo di una serie indeterminata di diritti.
Il percorso argomentativo si fonda su Cass. n. 2691 del 2009, che richiama le precedenti Cass. n. 9146 del 2002 e Cass. n. 11161 del 2003, nonché sull’ordinanza n. 4833 del 2023, in continuità con la sentenza n. 24953 del 2021. La Corte sottolinea che l’azione non verte su una condizione improduttiva di effetti, ma sull’accertamento di uno status che consente l’accesso alle misure predisposte per l’uguaglianza sostanziale.
Il Collegio richiama anche l’art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a sostegno della piena integrazione della persona disabile. Ne deriva che la domanda può essere esaminata quand’anche la ricorrente sia ancora in servizio.
È invece fondata l’eccezione del Ministero della Giustizia. L’INPS è il titolare esclusivo del potere amministrativo in materia di invalidità e l’unico legittimato passivo nelle relative controversie, ai sensi dell’art. 20 legge n. 102/2009; il Ministero è pertanto estromesso dal giudizio.
Nel merito, la Corte individua la disciplina applicabile nell’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, che riconosce agli invalidi con riduzione superiore al 74% due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, fino a cinque anni. Poiché la questione è di natura tecnica medico legale, il giudice sospende ogni ulteriore decisione e ordina consulenza al Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa, Sezione Speciale presso la Corte dei conti, fissando i termini per le operazioni e il deposito della relazione.
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Nota della Redazione
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