Conto giudiziale irregolare senza ammanco per carenza documentale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 95 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile incaricato della riscossione di tributi comunali è irregolare quando la documentazione prodotta a comprova dei versamenti non consente di ricondurre i singoli importi iscritti sul conto alle effettive riscossioni e ai relativi riversamenti in tesoreria. L’irregolarità del conto prescinde dall’accertamento di un ammanco: la funzione del giudizio di conto è verificare la regolarità della gestione e la sua effettiva rappresentazione, non soltanto l’esistenza di un danno erariale. Il ricorso a modelli di rendicontazione difformi non è di per sé causa di irregolarità quando il conto sia comunque rappresentativo della gestione; ove invece manchi la tracciabilità dei singoli versamenti, la dichiarazione di irregolarità è dovuta, senza addebito a carico dell’agente.
Il Fatto
La vicenda riguarda il giudizio sul conto giudiziale dell’agente contabile affidatario del servizio di riscossione dell’imposta comunale sugli immobili per un Comune calabrese, con riferimento all’esercizio finanziario 2019. Il magistrato istruttore chiedeva la fissazione dell’udienza per discutere una questione preliminare di improcedibilità del conto, privo di parificazione ai sensi dell’art. 618 del r.d. n. 827/1924.
Costituitisi l’agente contabile e il Comune, il conto veniva dapprima dichiarato procedibile con sentenza-ordinanza e rimesso al magistrato istruttore per il prosieguo. La relazione integrativa evidenziava criticità formali e sostanziali: deposito su modello non conforme, rendicontazione di competenze per spese che la convenzione sembrava escludere, carenza della documentazione comprovante riscossioni e riversamenti. Seguiva una relazione conclusiva che confermava il persistere dei rilievi. All’udienza nessuno compariva per le parti; il pubblico ministero concludeva per l’irregolarità del conto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla verifica dei dati contabili risultanti dalla documentazione in atti. Emerge un carico complessivo riscosso di € 16.706,45, con compensi a titolo di aggio per € 3.158,86 e un riversamento in tesoreria delle competenze nette di € 13.547,59.
La difesa dell’agente contabile aveva richiamato la prevalenza sostanzialistica affermata dalla giurisprudenza contabile, secondo cui i conti redatti in modo difforme dai modelli normativi restano regolari purché rappresentativi della gestione. La Corte non disconosce tale criterio, ma lo applica al caso concreto e ne rileva il difetto di presupposto.
Il punto decisivo è la documentazione originariamente prodotta: un file denominato “contabilizzazione versamenti”, un file “giornale cassa reversali” e le copie dei bonifici effettuati in favore del Comune. Si tratta di bonifici relativi ai rendiconti dell’intera gestione mensile, dai quali non è stato possibile ricavare i singoli importi dei versamenti come iscritti sul conto giudiziale, pur risultando che questi presumibilmente ricadono nei predetti bonifici, per un importo complessivo di € 53.911,87.
Da qui la conclusione: sebbene appaia possibile ritenere che non vi sia ammanco, il conto non può essere dichiarato regolare. La mancanza di tracciabilità tra singoli versamenti iscritti e riscossioni effettive impedisce quella rappresentatività della gestione che costituisce il requisito minimo di regolarità del conto.
La Corte dichiara pertanto l’irregolarità del conto senza addebito, restando assorbita ogni ulteriore questione sulle spese, per le quali nulla è dovuto.
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Nota della Redazione
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