Responsabilità del sindaco per comando mai attuato e danno erariale (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 27 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sindaco che, con deliberazione della Giunta, mantenga un dipendente comunale in posizione di comando presso una società che non ha mai accettato la prestazione risponde, a titolo di colpa grave, del danno erariale da inutile erogazione della retribuzione. Il danno è certo ed effettivo nella misura delle somme corrisposte a fronte di una prestazione mai resa, ed è provato dalle buste paga, non occorrendo i mandati di pagamento per le retribuzioni fisse e continuative. La cessazione dalla carica non interrompe il nesso causale quando nessun evento sopravvenuto lo recida e l’autore resti in grado di segnalare l’anomalia. Il contributo concausale del dipendente inerte non elide quello dell’autore della deliberazione, nè giustifica il potere riduttivo.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana conveniva in giudizio il sindaco, i componenti della Giunta, il segretario comunale e due dipendenti di un Comune siciliano, chiedendo la condanna al pagamento di euro 85.225,54, oltre accessori, a titolo di danno erariale da inutile erogazione della retribuzione a un dipendente comunale mantenuto in posizione di comando presso una società di servizi.
Il danno era addebitato a titolo di colpa grave, nella misura del 20% a ciascuno dei soggetti che avevano adottato la deliberazione di conferma del comando, e del 5% agli assessori. La Sezione di primo grado, con sentenza n. 224 del 2024, accoglieva parzialmente la domanda: assolveva gli assessori e un dipendente, condannava il sindaco e il segretario a euro 7.358,78 ciascuno e un responsabile a euro 3.679,39, applicando una riduzione del 50% per il contributo concausale del dipendente rimasto inerte. Il sindaco impugnava la sentenza, chiedendone la riforma integrale e, in subordine, l’esercizio del potere riduttivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello affronta cinque motivi e li rigetta tutti. Sul primo, relativo ai requisiti di attualità, certezza ed effettività del danno, la Corte osserva che le buste paga del dipendente sono state riversate nel fascicolo e attestano in modo indiscutibile l’avvenuta erogazione delle retribuzioni mensili. Non occorrono i mandati di pagamento, che generalmente non vengono emessi per le retribuzioni, data la loro natura fissa e continuativa. Il danno è certo nel suo ammontare e la pendenza di un procedimento disciplinare è irrilevante; eventuali azioni esecutive verso il dipendente, di esito incerto, non fanno venir meno il danno, ma al piùproducono effetti in fase esecutiva.
Quanto al nesso causale, il motivo è infondato: a fronte della deliberazione n. 205 del 2018, con cui era stato confermato il comando, nessun onere istruttorio o di verifica gravava sugli uffici amministrativi, che del tutto ragionevolmente hanno continuato a erogare le retribuzioni al dipendente, che in base al deliberato avrebbe dovuto prestare servizio presso altro ente.
Sulla doglianza relativa al periodo successivo alla cessazione dalla carica, la Corte rileva che il tenore della deliberazione non richiedeva successive verifiche e che dopo la cessazione non sono intervenuti eventi idonei a interrompere il nesso causale. Il comportamento dell’appellante ha causato l’illecito e resta la possibilità, anche dopo la fine del mandato, di segnalare eventuali anomalie agli uffici. Il richiamo alla procedura di parificazione debiti/crediti con le società partecipate non muta la conclusione, mancando la prova che una tempestiva attivazione avrebbe fatto emergere l’illecito.
Quanto all’assenza di un accordo con l’ente beneficiario, che secondo l’appellante avrebbe impedito il perfezionamento del comando, la Corte osserva che la società aveva ritenuto concluso ogni accordo per l’utilizzo del personale comandato e che il sindaco, consapevole di ciò, aveva chiesto di mantenere i dipendenti in comando e poi aveva confermato la posizione solo per uno di essi. Il dipendente non fu richiamato presso il Comune, ma mantenuto presso un ente che non aveva alcun obbligo di ricevere la prestazione nè di verificarne l’esecuzione. Il contributo concausale del dipendente è stato valorizzato con la riduzione del 50%, ma non elide quello dell’autore della deliberazione, antecedente causale della sequenza dannosa.
Infine, sul potere riduttivo, la Corte ricorda che esso implica un autonomo apprezzamento della condotta del responsabile, del grado di influenza sulla produzione dell’evento e del c.d. rischio di amministrazione. Nel caso, il danno non deriva dall’omesso controllo di altri uffici, ma dalla deliberazione n. 205 del 2018, sicchè l’esercizio del potere riduttivo non si giustifica. Non vi è spazio per ulteriori riduzioni in ragione dell’apporto del segretario subentrante e dei componenti della commissione straordinaria, indotti a ritenere perfezionata la posizione di comando. L’appello è dunque rigettato, con condanna dell’appellante alle spese a favore dello Stato, liquidate in euro 64,00.
Nota della Redazione
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