Giusto processo e composizione del collegio medico-legale in materia pensionistica (Corte dei Conti Sez. II App. n. 230 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dedotta violazione dei principi del giusto processo, per assenza nel collegio medico-legale di uno specialista nella specifica materia, non determina l’invalidità della decisione ove non risulti decisiva e non incida effettivamente sul contenuto del provvedimento, con pregiudizio concretamente dimostrato dalla parte. La mancata partecipazione di uno specialista della materia non inficia la validità dell’elaborato peritale quando la patologia oggetto di accertamento riveste carattere di diffusività e basso livello di complessità. Il giudice, quale peritus peritorum, non è vincolato alle valutazioni del collegio peritale e può discostarsene ove le ritenga non adeguate o non convincenti.

Il Fatto

Un assistente capo della Polizia Penitenziaria, in servizio dal 1987 al 2017, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia psichiatrica denominata “sindrome ansiosa reattiva”, anche ai fini della pensione privilegiata ordinaria. Il giudice di primo grado aveva dichiarato il difetto di giurisdizione contabile sulla domanda di equo indennizzo e aveva rigettato la domanda, aderendo al parere negativo del Collegio medico-legale.

Avverso tale decisione il lavoratore ha proposto appello, lamentando la violazione dell’art. 4 del codice di giustizia contabile, dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU, per l’assenza di uno psichiatra nel collegio peritale e per il rigetto della richiesta di nomina di un nuovo collegio con la partecipazione di uno specialista.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha dichiarato in via pregiudiziale la contumacia del Ministero della Giustizia, non costituitosi, e ha esaminato il merito dell’impugnazione, rigettandola per infondatezza.

Il collegio ha rilevato innanzitutto che l’appellante era risultato assente alle operazioni peritali, nonostante la convocazione. In quella sede avrebbe potuto contestare con immediatezza la composizione del collegio e chiederne l’integrazione, senza attendere l’esito a sé sfavorevole dei lavori.

Nel merito, il collegio peritale era stato chiamato a rispondere a un quesito specifico — la riconducibilità dell’infermità alle prestazioni lavorative — oggettivamente confacente alle specializzazioni dei componenti, tre specialisti in medicina legale, uno dei quali anche in medicina del lavoro. Irrilevante è risultata la circostanza che l’appellante fosse sottoposto alle cure di uno psichiatra.

La Corte ha poi richiamato il principio per cui la violazione dei principi del giusto processo può determinare l’invalidità della sentenza solo ove rivesta carattere decisivo, incidendo sul contenuto della decisione e arrecando un pregiudizio effettivo, da parte interessata puntualmente evidenziato. L’appellante si era invece limitato ad affermare in modo apodittico la particolarità della patologia e a sostenere che la presenza di uno psichiatra avrebbe condotto a conclusioni opposte, senza alcun riscontro oggettivo.

Il giudice di primo grado, quale peritus peritorum, aveva aderito al parere con motivazione congrua e razionale, non censurata in appello. La giurisprudenza contabile ha già escluso che la mancata partecipazione di uno specialista infici la validità dell’elaborato peritale quando la patologia rivesta carattere di diffusività e basso livello di complessità, come nel caso della sindrome ansiosa reattiva. L’appello è stato quindi rigettato, con nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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