Parificazione del conto giudiziale e improcedibilità per difetto di controllo esterno (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 134 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parificazione del conto giudiziale costituisce condizione di procedibilità dell’esame del conto da parte della Sezione giurisdizionale. Essa non si esaurisce in un controllo di coerenza interna del conto, ma richiede un controllo incrociato tra le risultanze della rendicontazione e le scritture detenute dall’amministrazione, con verifica esterna della concordanza. Ove tale adempimento manchi, non è possibile promuoverne la regolarizzazione d’ufficio da parte del giudice, essendo stato abrogato l’art. 28 R.D. n. 1038/1933. La mera corrispondenza dei saldi di cassa non integra la parifica. La mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. è adempimento obbligatorio ma distinto, non condizione di procedibilità, e, non essendo posta in capo all’agente, non è a questi imputabile.
Il Fatto
Il tesoriere di un Comune del Veneto rende il conto giudiziale per il periodo 1° gennaio/31 dicembre 2020. Il conto, redatto secondo lo schema del d.lgs. n. 118/2011, è depositato in Comune l’11 giugno 2021 e corredato da un provvedimento di parifica.
Il Magistrato istruttore, con relazione di deferimento, rileva che la parifica depositata espone i dati contabili dell’esercizio precedente. Il conto viene sottoposto all’esame del Collegio. Gli agenti contabili si costituiscono e chiedono il discarico, deducendo la regolarità sostanziale della gestione e l’estraneità dell’omissione della relazione dell’organo di controllo interno. Il Pubblico Ministero conclude per la regolarità del conto con discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina la documentazione di parifica. Il provvedimento allegato al conto presenta una rappresentazione incoerente delle risultanze finali, non corrispondendo la sommatoria degli incassi e dei pagamenti ai totali di colonna. Il documento reca la firma digitale del Responsabile del Servizio finanziario in data successiva all’approvazione del rendiconto.
Lo stesso documento non coincide con quello publicato nella sezione trasparenza dell’ente: pur recando il medesimo protocollo, l’intestazione indica un diverso esercizio. Solo il documento dotato di data certa anteriore all’approvazione del rendiconto può essere considerato; ma poiché in esso i dati finali delle riscossioni e dei pagamenti sono riferiti all’esercizio precedente e incoerenti con i saldi, il Collegio ritiene che a tale atto non possano riconoscersi valore ed effetti di parifica in assenza di riscontri esterni.
Il conto, pertanto, non è corredato della prescritta parificazione. La sua mancanza, in conformità a un consolidato orientamento (tra le altre, Sez. Campania n. 328/2025, Sez. Basilicata n. 53/2025), è causa di improcedibilità. L’art. 140, comma 3, c.g.c. collega la costituzione in giudizio dell’agente al deposito del conto “munito dell’attestazione di parifica”, e l’art. 139, comma 2, c.g.c. prescrive il deposito “previa parificazione”. Le SS.RR. n. 4/2020/CONS hanno ribadito l’imprescindibilità di tale adempimento. La parifica, ex art. 618 R.D. n. 827/1924 e art. 145, comma 3, c.g.c., non può basarsi sulle sole scritture formate dall’agente, esaurendosi in un controllo interno, ma richiede un controllo incrociato.
La delibera consiliare di approvazione del rendiconto si limita a prendere atto che i risultati della gestione di cassa coincidono con le scritture dell’ente, senza riferimento alla regolarità dell’intera gestione: la mera corrispondenza dei saldi non integra la parifica. Quanto alla relazione ex art. 139, comma 2, c.g.c., essa è adempimento obbligatorio ma diverso dalla parifica e non ne costituisce condizione di procedibilità; trattandosi di adempimento non posto in capo all’agente, la sua carenza non può essergli imputata.
Il conto è pertanto dichiarato improcedibile. Non si provvede sulle spese in assenza di statuizione di condanna.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.