Compensi revisori aziende speciali: no all’adeguamento analogico in corso di mandato (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 138 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La facoltà di procedere alla rideterminazione in aumento del compenso in costanza di mandato, riconosciuta agli enti locali per i propri organi di revisione, non è estendibile in via analogica ai revisori delle aziende speciali. L’art. 52 del d.P.R. n. 902/1986 costituisce norma speciale che disciplina l’atto di nomina come atto unitario, richiedendo che la designazione sia accompagnata dalla contestuale determinazione dell’indennità, parametrata alle dimensioni dell’azienda e alle tariffe professionali vigenti. Difetta, pertanto, una disciplina che giustifichi un adeguamento successivo del compenso, essendo assenti i presupposti oggettivi e soggettivi per l’equiparazione con la disciplina di cui all’art. 241 del d.lgs. n. 267/2000.

Il Fatto

Il Comune di Verona, che gestisce servizi pubblici locali tramite un’azienda speciale, ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo per il Veneto. L’ente, rilevando che il compenso dei revisori dell’azienda speciale era stato determinato in base a una disciplina antecedente al d.m. 21 dicembre 2018 e in misura inferiore ai nuovi limiti massimi, chiedeva se potesse procedere, in costanza di incarico, a una rideterminazione in aumento dell’emolumento. L’adeguamento avrebbe dovuto avvenire senza efficacia retroattiva, nel rispetto dei limiti correlati alla classe demografica dell’ente e previa verifica della sostenibilità finanziaria del maggior onere.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha dapprima verificato l’ammissibilità della richiesta, ravvisando la sussistenza del requisito soggettivo e di quello oggettivo, attenendo il quesito alla materia della contabilità pubblica e presentando carattere generale e astratto. Nel merito, ha escluso l’applicabilità analogica della disciplina prevista dall’art. 241 del Tuel, evidenziando la differente natura degli organi di revisione dell’ente locale e dell’azienda speciale. Mentre l’art. 114, comma 7, del Tuel prevede che l’organo di revisione del comune eserciti le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni, per le aziende speciali è lo statuto a dover prevedere un apposito organo, con propri e distinti ambiti di competenza.

La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui la facoltà di rideterminazione in aumento discende dall’art. 241 Tuel e dal d.m. 21 dicembre 2018, che aggiornano i limiti massimi del compenso per i revisori degli enti locali in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento. Tale disciplina, tuttavia, non contempla i revisori delle aziende speciali, il cui compenso resta ancorato all’art. 52 del d.P.R. n. 902/1986, che fa esplicito riferimento alle dimensioni dell’azienda e alle tariffe professionali, senza alcuna menzione della classe demografica dell’ente territoriale di riferimento.

La pronuncia ha sottolineato come la giurisprudenza contabile, inclusa la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 14 del 2019, giustifichi l’adeguamento in aumento in relazione al rilevante incremento delle funzioni dei revisori dei soli enti locali. La mancanza di una analoga disciplina per le aziende speciali e la diversità dei criteri di parametrazione dei compensi non consentono di equiparare le due posizioni. Pur riconoscendo la discrezionalità dell’ente nella determinazione originaria dell’emolumento, la Sezione ha concluso che, in assenza dei presupposti, non è possibile estendere in via analogica ai revisori dell’azienda speciale i principi elaborati per quelli degli enti locali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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