Inammissibile il ricorso pensionistico senza previa domanda di riliquidazione (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 79 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti il ricorso è inammissibile quando la pretesa di riliquidazione del trattamento di quiescenza non trovi corrispondenza in una precedente domanda amministrativa del medesimo contenuto. Il requisito di cui all’art. 153, lett. b), cod. giust. cont. impone una sovrapponibilità tra l’istanza rivolta all’amministrazione e il petitum dell’atto introduttivo: la mera richiesta di sollecito o di riscontro su una pratica altrui non integra la domanda di riliquidazione comprensiva della valorizzazione dei periodi assicurativi. La questione relativa all’effettiva trasmissione della domanda di riscatto all’ente previdenziale attiene al merito e resta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.

Il Fatto

Una docente, collocata in quiescenza, agisce dinanzi alla Sezione giurisdizionale per ottenere il riconoscimento, ai fini del ricalcolo del trattamento pensionistico, dei servizi di insegnamento pre-ruolo prestati dal 1988 al 1996. La ricorrente assume di avere presentato nel 2006 una domanda di riscatto o di valutazione più favorevole di tali periodi, domanda che, nel mutevole succedersi degli istituti scolastici di assegnazione e di titolarità, non sarebbe mai giunta all’ente previdenziale competente.

In prossimità del collocamento a riposo, l’istituto presso cui l’interessata concludeva la carriera segnalava all’INPS la mancanza agli atti della domanda e del relativo riscontro, invitandolo a evadere la pratica “ora per allora”. Seguivano solleciti e una corrispondenza dei legali, nella quale l’ente replicava che la richiesta del 2006 non risultava mai pervenuta e invitava a presentare apposita domanda. Da qui il ricorso, con il quale si chiede l’accertamento del diritto al computo dei servizi e la condanna dell’ente al ricalcolo del trattamento.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico esamina in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’INPS ai sensi dell’art. 153, lett. b), cod. giust. cont. La pretesa attorea concerne, nella sostanza, la riliquidazione di un trattamento già in godimento.

La Corte rileva che le comunicazioni con cui i legali della docente invitavano l’amministrazione a riscontrare una richiesta avanzata dall’istituto scolastico non soddisfano il requisito richiesto dalla norma, avuto riguardo al tenore delle stesse. Non si riscontra, dunque, la necessaria sovrapponibilità fra l’istanza amministrativa e il petitum dell’atto introduttivo, secondo il richiamo alla sentenza di questa Sezione n. 211/2024.

La questione dell’effettiva trasmissione all’ente previdenziale della richiesta del 2006, negata dalla resistente, e dell’eventuale sufficienza della ricezione della richiesta da parte dell’amministrazione datoriale afferisce invece al merito della controversia. Tale scrutinio resta precluso dalla mancanza di una domanda di riliquidazione comprensiva della valorizzazione dei periodi assicurativi in discussione.

La Corte aggiunge, ad ogni modo, che dagli atti di causa non risulta che la richiesta sia mai stata recapitata all’ente previdenziale. Il ricorso è pertanto inammissibile, con compensazione delle spese fra le parti ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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