Indebito da doppio calcolo pensionistico irripetibile per legittimo affidamento del pensionato (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 366 del 10.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’indebito pensionistico derivante dall’applicazione tardiva del doppio calcolo di cui all’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014 è irripetibile quando il notevole lasso di tempo trascorso tra l’entrata in vigore della disciplina e la sua concreta attuazione abbia consolidato nel pensionato in buona fede un legittimo affidamento sulla definitività del trattamento percepito. Ai fini del conguaglio, l’indebito da doppio calcolo e il credito per arretrati di pensione privilegiata costituiscono operazioni contabili distinte che vanno calcolate separatamente, con computo al netto delle ritenute fiscali, prima della compensazione impropria. L’importo pensionistico antecedente al 1° gennaio 2015 non può essere rideterminato retroattivamente in applicazione della novella, che opera soltanto da tale data.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale in congedo dal settembre 2014, titolare di pensione ordinaria diretta liquidata con il sistema retributivo, ha impugnato la determinazione con cui l’INPS, nel maggio 2021, ha riliquidato il trattamento applicando il doppio calcolo previsto dall’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014. Dall’operazione è scaturito un indebito pensionistico, recuperato dall’Istituto in parte mediante compensazione con gli arretrati della pensione privilegiata e in parte con trattenute mensili operate da agosto a novembre 2021.
Il ricorrente ha contestato la legittimità del recupero, invocando il legittimo affidamento e la violazione del giusto procedimento, nonché l’errata decorrenza del calcolo, la sua quantificazione al lordo anziché al netto delle ritenute, il coefficiente di rendimento applicato e il mancato computo degli emolumenti accessori e dell’indennità speciale ex art. 68, legge n. 113/1954.
La Motivazione della Corte
Il giudice delle pensioni ha anzitutto precisato che il giudizio contabile, pur introdotto in forma impugnatoria, non verte sulla legittimità dell’atto ma sul rapporto previdenziale, con cognizione piena estesa all’an e al quantum. Ha quindi dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della difesa e riconosciuto la legittimazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in ragione del petitum sostanziale relativo al computo dei dati del servizio.
Nel merito, la Corte ha richiamato la disciplina dell’indebito da conguaglio tra liquidazione provvisoria e definitiva ex art. 162, d.P.R. n. 1092/1973, conformandosi all’orientamento nomofilattico contabile secondo cui lo spirare dei termini procedimentali non priva l’amministrazione del diritto-dovere al recupero, ma sussiste un principio di affidamento del percettore in buona fede che matura nel tempo.
Applicando tali principi, la Corte ha rilevato che la riliquidazione è intervenuta oltre sei anni dopo l’entrata in vigore della novella, senza che l’Istituto abbia allegato alcuna ragione giustificativa, e che la postilla di provvisorietà apposta sui provvedimenti non impedisce il sorgere dell’affidamento. Ha pertanto dichiarato irripetibile l’intero indebito, condannando l’INPS alla restituzione di quanto trattenuto e compensato, con interessi legali dalla domanda amministrativa.
La Corte ha inoltre accolto la censura sull’applicazione retroattiva del doppio calcolo al periodo antecedente al 1° gennaio 2015, nonché quella sul calcolo dell’indebito al lordo anziché al netto delle ritenute fiscali, affermando la necessità di tenere distinte le due operazioni contabili. Ha invece rigettato le contestazioni sul coefficiente di rendimento e sul periodo di sospensione cautelare, ritenendo infondata la tesi dell’inapplicabilità dell’art. 8 d.P.R. n. 1092/1973 al personale militare. Ha infine riconosciuto il diritto alla riliquidazione sulla base degli emolumenti accessori comunicati in data successiva all’ultima riliquidazione.
Nota della Redazione
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