Conto giudiziale azioni, improcedibile se reso da soggetto non legittimato (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 131 del 10.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto relativo a titoli azionari e quote di partecipazione di enti pubblici, la qualifica di agente contabile consegnatario non spetta a chi detiene materialmente i titoli, bensì al soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. In mancanza di nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale veste compete al sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale deve essere reso dal soggetto così individuato e non dal soggetto che ha la mera detenzione materiale dei titoli. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio sul conto reso da chi non riveste la qualifica di agente contabile consegnatario.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale relativo all’esercizio 2021 del consegnatario di azioni di una società partecipata da un Comune, reso dal direttore generale della medesima società. Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio.
Il relatore ha segnalato che, secondo un più recente orientamento della giurisprudenza contabile, alla resa del conto sarebbe tenuto non il consegnatario materiale dei titoli, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, in quanto incaricato di esercitare i diritti dell’azionista. Il Procuratore regionale, nelle sue conclusioni, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del giudizio, perché il conto è stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell’ente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della corretta individuazione del consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione. Richiamando il consolidato orientamento contabile, la Sezione ribadisce che tale qualifica va riconosciuta non a chi ha la disponibilità materiale dei titoli, ma a chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista.
La giurisprudenza citata — sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 20 del 2024, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise n. 64 del 2017 — ha chiarito che, quanto al Comune, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. La conclusione trova conferma nell’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.
Il Collegio sottolinea che l’agente contabile consegnatario di azioni è chiamato a svolgere un’attività di gestione, non di mera detenzione: egli rappresenta l’ente alle riunioni societarie ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione, avendone appunto la disponibilità giuridica. Da ciò discende che il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.
La Sezione precisa inoltre che il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, in quanto inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio e persistendo, anche per essi, l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione.
Poiché il conto in esame è stato reso da un soggetto — il direttore generale della società partecipata — privo della qualifica di consegnatario dei titoli azionari, il Collegio dichiara improcedibile il giudizio. Stante il tenore della pronuncia, non vi è luogo a statuizione sulle spese.
Nota della Redazione
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