Giudizio di conto improcedibile per il consegnatario con solo debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 195 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale, legato da un debito di vigilanza e non da un debito di custodia, non riveste la qualità di agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non rendono il conto coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici, funzionali al loro ordinario funzionamento, restano esclusi dalla resa del conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa. In difetto dei presupposti normativi, il giudizio di conto è improcedibile.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione dei beni mobili del Servizio mensa di una scuola materna, per l’esercizio finanziario 2013, riferita a una dipendente comunale che, secondo la scheda anagrafica dell’ente, operava come agente contabile di fatto con debito di vigilanza.
Il magistrato istruttore, nella relazione depositata, ha rilevato che la gestione contestata non concerneva beni custoditi in un deposito, bensì beni in uso continuativo presso il servizio. Su questa base la Sezione è stata chiamata a verificare l’ammissibilità e la procedibilità del giudizio di conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, che esclude dalla resa del conto giudiziale quanti abbiano in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. La norma va letta in coerenza con la disciplina dei consegnatari, che presuppone l’incarico di gestire un deposito o un magazzino.
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui soltanto i consegnatari con debito di custodia sono tenuti a rendere il conto della propria gestione. Vengono citati i precedenti delle Sezioni territoriali (sent. n. 89/2015 Sez. Abruzzo, sent. n. 37/2014 Sez. Veneto, sent. n. 278/2021 Sez. Piemonte), nonché, per gli immobili, la sent. n. 86/2016 Sez. Piemonte.
Il discrimine è quantitativo e qualitativo. La giacenza presso gli uffici integra una gestione contabile soggetta a rendiconto solo se eccede la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento degli uffici. I beni di consumo e quelli funzionali all’attività ordinaria restano fuori dal conto giudiziale (Sez. Calabria sent. 39/2020, Sez. Liguria sent. 133/2016).
Nel caso concreto i beni indicati nelle liste-inventario risultavano in uso continuativo al servizio mensa e non custoditi in un deposito per la distribuzione. Sotto il profilo formale, la mera elencazione inventariale non dimostra una gestione di magazzino conforme al mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996. Il Collegio conclude quindi per l’assenza della qualità di agente contabile in senso tecnico e per l’improcedibilità del giudizio di conto, con pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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