Responsabilità erariale del privato beneficiario di finanziamento regionale non rendicontato (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 199 del 28.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il privato che percepisce contributi o finanziamenti pubblici è legato all’ente erogante da un rapporto di servizio, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta. Egli è compartecipe dell’attività istituzionale pubblica e risponde dinanzi alla Corte dei conti del danno erariale conseguente allo sviamento delle risorse. L’omessa rendicontazione finale del finanziamento, unita alla cessazione dell’attività prima dell’approvazione del rendiconto, integra condotta dolosa e legittima la revoca totale dell’agevolazione. Non è necessario accertare la piena consapevolezza del danno: è sufficiente la cosciente violazione degli obblighi imposti dal bando e la mancata restituzione delle somme percepite.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio il titolare di un’impresa individuale, in proprio e nella qualità di rappresentante legale, per il risarcimento di euro 44.712,03 in favore della società finanziaria regionale, per essa della Regione. La vicenda emergeva dalla trasmissione, da parte della società concessionaria, di un prospetto di posizioni debitorie per mancate restituzioni di finanziamenti erogati.
Nel 2014 all’impresa era stato concesso un finanziamento di euro 71.500,00 nell’ambito di interventi per lo sviluppo delle piccole imprese artigiane, di cui euro 50.050,00 a carico di fondi regionali. Il finanziamento veniva erogato nel dicembre 2014. L’impresa veniva cancellata dal registro nel novembre 2015 e non presentava il rendiconto finale entro il termine. La società avviava il procedimento di revoca totale e adottava il provvedimento di revoca, con intimazione alla restituzione di euro 44.712,03. Il convenuto non presentava deduzioni e non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio preliminarmente dichiara la contumacia del convenuto, non costituitosi nonostante la regolarità della notifica dell’atto di citazione e del decreto di fissazione dell’udienza. Passa quindi al merito, ritenendo la domanda meritevole di accoglimento e non necessaria ulteriore istruzione.
Sulla sussistenza del rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità e contabile (Cass., S.U., ord. n. 5019/2010; Cass., S.U., ord. n. 111/2020), affermando che il privato è compartecipe diretto delle attività istituzionali pubbliche per la c.d. funzionalizzazione pubblica della gestione delle risorse.
Quanto alla condotta, il Collegio ravvisa lo svolgimento di condotte dolose che hanno integrato gravi irregolarità e il mancato perseguimento delle finalità del finanziamento, se non un vero e proprio sviato impiego. Violando le previsioni del bando, l’impresa non ha presentato la rendicontazione, frustrando le finalità pubblicistiche. La Corte richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia CE in materia di fondi comunitari (causa C-383/06; causa C-465/10), secondo cui il beneficiario inadempiente non può invocare il legittimo affidamento.
Emerge poi il nesso di causalità tra la condotta antigiuridica e il danno, rappresentato dall’importo erogato e non restituito. Sull’elemento soggettivo, la richiesta di un finanziamento a valere su risorse pubbliche impone comportamenti improntati a prudenza e correttezza nelle fasi di richiesta, fruizione e rendicontazione. Il Collegio qualifica la condotta come dolosa, quantomeno sotto il profilo del dolo contrattuale, riconducibile a un inadempimento volontario dell’obbligo di rendicontazione, senza necessità di accertare la piena consapevolezza del danno.
Il danno è quantificato in euro 44.712,03, di cui euro 43.418,80 quale quota di debito residuo ed euro 1.293,23 quale agevolazione, con obbligo di tener conto in sede di esecuzione dell’eventuale indennizzo versato dalla banca. Il convenuto è condannato al pagamento in favore della società e delle spese di giudizio in favore dell’Erario, liquidate in euro 474,80.
Nota della Redazione
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