Difetto di legittimazione passiva dell’agente contabile per mancato maneggio (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 220 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto postula la titolarità, in capo al soggetto convenuto, della qualifica di agente contabile nel periodo di riferimento della gestione, la cui sussistenza non può desumersi dalla mera presentazione del conto. Difetta di legittimazione passiva il consegnatario di stampati a valore che, pur avendo reso il conto su sollecitazione dell’amministrazione per annualità pregresse, non abbia avuto il maneggio delle somme né rivestito la qualifica nell’esercizio contestato. La declaratoria di difetto di legittimazione passiva non definisce il giudizio sulla regolarità della gestione, ma impone all’amministrazione di acquisire il conto dal soggetto effettivamente legittimato, ai sensi degli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile, ferme restando le competenze della procura erariale per la resa del conto.
Il Fatto
La Questura di Reggio Calabria depositava, nel gennaio 2025, il conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2012, reso dalla consegnataria degli stampati a valore, unitamente alla relazione dell’ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che non rilasciava il visto di regolarità amministrativa e contabile per la mancata rendicontazione dei documenti di viaggio per rifugiati politici, stranieri e apolidi.
L’istruttoria evidenziava criticità con riferimento al rilascio di passaporti, rilevando, per il mese di luglio 2012, la mancanza di quietanze a prova del versamento nelle casse dello Stato per n. 98 passaporti, per un importo complessivo di € 4.250,00. La consegnataria eccepiva il difetto di titolarità della gestione nel periodo considerato, essendo stata nominata solo nel 2021, nonché la prescrizione, e contestava la sussistenza del danno erariale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, osservando come plurimi elementi dimostrassero che la convenuta non fosse l’effettivo agente contabile per l’esercizio 2012, non avendo avuto alcun maneggio delle somme.
In via preliminare, la Corte ha riconosciuto che l’indicazione quale agente contabile risultava, prima facie, corretta, essendo la stessa il soggetto che aveva presentato il conto e nei cui confronti era stata diretta la contestazione degli ammanchi. Tuttavia, a seguito delle contestazioni mosse in sede giudiziale, la convenuta ha chiarito di essere stata nominata solo nel 2021 e di aver redatto i conti per le annualità pregresse su richiesta dell’amministrazione, a seguito della creazione di appositi gruppi di lavoro e sotto la sua sola supervisione.
La Corte ha valorizzato la documentazione prodotta, dalla quale emergeva l’assenza di gestione in capo alla convenuta, non avendo la stessa rivestito la qualifica di agente contabile nel periodo in esame. Deponeva in tal senso anche la conclusione del pubblico ministero, che aveva richiesto la declaratoria del difetto di legittimazione passiva.
Il Collegio ha precisato che la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva non definisce il giudizio in ordine alla regolarità della gestione, dovendo il conto essere reso dal soggetto diverso che risulti nominato agente contabile o che abbia avuto l’effettivo maneggio. L’amministrazione è conseguentemente tenuta a garantire l’esatto adempimento della disciplina di cui agli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile, mentre gli atti vengono trasmessi alla procura regionale per l’attivazione del giudizio per resa di conto nei confronti del soggetto legittimato in caso di inadempimento.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, trattandosi di decisione fondata su questioni pregiudiziali.
Nota della Redazione
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