Conto del consegnatario di beni comunali: improcedibilità del giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 202 del 04.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conto del consegnatario di beni degli enti locali, redatto secondo il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, è soggetto a resa del conto giudiziale solo in presenza del debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924. Quando la gestione non riguardi beni mobili o materie per i quali sussista tale obbligo, non è configurabile un obbligo di resa del conto e il giudizio di conto è improcedibile. Ne consegue la restituzione degli atti all’ente locale interessato. La pronuncia non comporta condanna alle spese per il tipo di decisione adottata.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto un conto giudiziale qualificato come conto del consegnatario di beni di un Comune, riferito all’esercizio finanziario 2020 e reso da un agente contabile. Il prospetto ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, destinato al conto della gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.
La gestione oggetto del conto, però, non concerne beni mobili o materie rispetto ai quali l’agente contabile sia titolare del debito di custodia. Su questa base la Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto, e la Sezione è stata chiamata a verificare la correttezza di tale conclusione.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione del prospetto. Il documento è un conto del consegnatario, modellato sul Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996. La qualificazione formale, tuttavia, non è sufficiente a fondare l’obbligo di resa: occorre verificare se la gestione riguardi beni per i quali l’agente contabile abbia il debito di custodia previsto dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, Regolamento di contabilità generale applicabile agli enti locali in forza dell’art. 93 TUEL.
Il Collegio accerta che la gestione in esame non ha ad oggetto beni mobili o materie rientranti in quel perimetro. Da ciò deriva il venir meno del presupposto dell’obbligo di resa del conto giudiziale e, quindi, dell’azione di conto.
La conclusione della Procura regionale è dichiarata conforme alla giurisprudenza contabile, richiamata sul punto: questa Sez. n. 217/2018, Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014, Sez. Calabria n. 323/2013. Secondo tale orientamento, con riguardo ai beni suddetti non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale.
Il giudizio iscritto è pertanto dichiarato improcedibile, con restituzione degli atti all’ente locale interessato. La Sezione non pronuncia sulle spese, in ragione del tipo di pronuncia adottata. Nulla osta, infine, all’adozione delle misure di protezione dei dati personali disposte dal Collegio ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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