Controllo sui rendiconti 2020-2021 dell’ente locale chiuso senza rilievi (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 266 del 05.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Sezione regionale di controllo sui rendiconti degli enti locali, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005, si esercita sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti. Esso prescinde dall’analisi dei fatti gestionali sottostanti e dalla ricostruzione puntuale delle operazioni di gestione. Ne consegue che la conclusione senza rilievi dell’esame non implica una valutazione positiva degli aspetti non riscontrati o non emersi, restando salva la possibilità di successive verifiche sugli stessi profili.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Toscana ha esaminato congiuntamente i rendiconti degli esercizi finanziari 2020 e 2021 di un ente locale, sulla base delle relazioni predisposte dall’organo di revisione e dei prospetti allegati. L’esame è stato avviato in attuazione dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005, che impone agli organi di revisione degli enti locali di trasmettere alle Sezioni regionali di controllo le relazioni sui bilanci preventivi e sui rendiconti.

Il magistrato istruttore ha instaurato il contraddittorio con l’ente locale, chiedendo chiarimenti su alcuni aspetti finanziari e gestori e acquisendo d’ufficio i documenti contabili tramite BDAP. L’ente ha fornito risposte e documentazione. Le linee-guida della Sezione delle autonomie e il programma di attività della Sezione avevano previsto l’esame congiunto dei due rendiconti.

La Motivazione della Corte

I chiarimenti forniti dall’ente hanno consentito di evidenziare la mancanza di irregolarità contabili suscettibili di pronuncia specifica o di segnalazione sugli aspetti esaminati. La Sezione ha quindi dichiarato concluso senza rilievi l’esame dei rendiconti 2020 e 2021.

Il passaggio centrale del provvedimento riguarda però la portata del controllo. La Sezione precisa che l’esame condotto, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e sulla documentazione acquisita agli atti. Esso prescinde dall’analisi dei fatti gestionali sottostanti e dalla ricostruzione puntuale e analitica delle effettive operazioni poste in essere durante la gestione.

Da tale premessa la Corte dei conti trae una conseguenza espressa: i profili esaminati non necessariamente esauriscono gli aspetti critici che possono essere presenti nella gestione. La conclusione senza rilievi non implica, pertanto, una valutazione positiva degli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni rese nei questionari e dai dati acquisiti in sede istruttoria. Resta ferma la possibilità che tali aspetti formino oggetto di eventuali successive verifiche.

La pronuncia dispone la trasmissione della deliberazione al Consiglio comunale, al Sindaco e all’organo di revisione dell’ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali. È soggetta a obbligo di pubblicazione da parte dell’ente, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 33/2013.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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