Resa del conto giudiziale esclusa per i beni non soggetti a custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 234 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile l’obbligo di resa del conto giudiziale in capo al consegnatario di beni quando la gestione non abbia ad oggetto beni mobili o materie per le quali sussista il debito di custodia. Il conto del consegnatario, modellato sul prospetto del d.P.R. n. 194/1996, presuppone infatti che l’agente contabile sia investito della custodia dei beni. In difetto di tale presupposto il giudizio di conto è improcedibile, con restituzione degli atti all’ente locale interessato.
Il Fatto
La vicenda origina dal conto giudiziale reso da un agente contabile quale consegnatario di beni di un ente locale, per l’esercizio finanziario 2021. Il conto, qualificato come conto del consegnatario, è iscritto al giudizio contabile dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale.
La Procura regionale conclude per l’improcedibilità del conto. La questione sottoposta al giudice contabile attiene alla stessa configurabilità dell’obbligo di resa del conto in relazione alla tipologia di gestione rappresentata nel prospetto.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione del documento contabile. Il conto in esame consiste in un prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, relativo alla gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.
Tale qualificazione formale non è però sufficiente a fondare l’obbligo di resa. La Corte rileva che la gestione oggetto del conto non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, Regolamento di contabilità generale applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL.
Il Collegio aderisce alla conclusione della Procura regionale e la conforta con un indirizzo consolidato della giurisprudenza contabile, richiamando pronunce della stessa Sezione, nonché delle Sezioni Abruzzo, Toscana, Friuli-Venezia Giulia e Calabria.
Secondo tale orientamento, in assenza del presupposto della custodia, non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio, con la conseguente restituzione degli atti all’ente locale interessato. Nulla è disposto per le spese, in ragione del tipo di pronuncia adottata.
Nota della Redazione
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