Responsabilità contabile per ammanchi di carburante e onere della prova (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 57 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di responsabilità amministrativa la inversione dell’onere della prova prevista dall’art. 194 del R.D. n. 827/1924 non trova applicazione, perché essa è propria dei giudizi di conto, presupponendo un conto giudiziale depositato ai sensi dell’art. 139 c.g.c. e non l’esame delle scritture contabili oggetto di controllo amministrativo. Ai sensi dell’art. 95 c.g.c. la condanna erariale deve fondarsi su dati certi e inconfutabili, restando a carico del pubblico ministero contabile la prova del danno nella sua precisa quantificazione. Qualora l’accertamento del pregiudizio dipenda dalla ricostruzione di movimentazioni documentali non più reperibili, la relativa posta di danno non può essere posta a carico del convenuto. Sono, per contro, risarcibili gli ammanchi di beni in custodia documentalmente riscontrati, mentre non integrano danno da disservizio i costi delle ordinarie attività di controllo e di inchiesta amministrativa.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio un brigadiere capo dell’Arma dei Carabinieri, già agente contabile con funzioni di capo deposito carburanti e lubrificanti presso una Compagnia, per accertare la responsabilità per danno erariale quantificato in complessivi euro 201.779,89, a titolo doloso o, in subordine, per colpa grave. L’addebito riguarda la gestione della contabilizzazione delle cedole carburanti dal 2006 al 2020.

Il pregiudizio era articolato in tre poste: ammanchi di buoni carburante per euro 51.542,62, danno da disservizio per euro 41.876,23 e interruzione del nesso sinallagmatico tra retribuzione e prestazione per euro 108.361,04. La vicenda emerge al passaggio di consegne del luglio 2020, quando i subentranti rilevano differenze tra giacenze fisiche e contabili. Il convenuto ammette di aver custodito e poi distrutto cedole scadute, occultandole in occasione delle ispezioni. La difesa eccepisce la prescrizione e, nel merito, l’infondatezza della domanda.

La Motivazione della Corte

La Sezione respinge l’eccezione di prescrizione. Nei casi di ammanchi di denaro e cose mobili la decorrenza del termine va individuata nel momento in cui l’amministrazione scopre i fatti illeciti ed è in grado di denunciarli. Nella specie la scoperta avviene solo con la cessazione dall’incarico e il passaggio di consegne del luglio 2020. L’occultamento doloso del danno è in re ipsa: la irregolare tenuta della contabilità e la sottrazione dei documenti in occasione delle verifiche hanno reso impossibile all’amministrazione percepire gli ammanchi. La successiva notifica dell’invito a dedurre risulta quindi tempestiva rispetto al termine quinquennale.

Sul primo addebito il Collegio conferma la colpa grave sotto il profilo della colpa cosciente, trattandosi di inescusabile e gravemente negligente trasgressione di obblighi di servizio, protratta per oltre un decennio e non determinata da oggettive difficoltà. La quantificazione dell’ammanco per gli anni 2010-2020, basata sul tracciamento dei numeri di serie delle cedole e sul controllo incrociato con gli elenchi delle compagnie petrolifere, è congruamente comprovata nell’importo di euro 42.197,88.

Per il periodo 2006-2010, invece, la mancata reperibilità dei registri MOT/9 ha reso impossibile la ricostruzione delle movimentazioni. La Corte esclude che operi l’inversione dell’onere della prova dell’art. 194 del R.D. n. 827/1924: l’accusa non si fonda su un conto giudiziale depositato ai sensi dell’art. 139 c.g.c., ma su controlli delle scritture contabili. In base all’art. 95 c.g.c. la condanna deve fondarsi su dati certi e inconfutabili, che mancano per la quota di euro 9.609,58, non accoglibile.

Quanto al danno da disservizio, il Collegio richiama l’orientamento contabile secondo cui i costi di riorganizzazione, auditing, verifiche interne e ispezioni collegati a fatti antigiuridici sono risarcibili solo se afferenti a operazioni straordinarie, non a quelle svolte dagli uffici ispettivi competenti in via ordinaria. Le attività qui espletate, comprese quelle della Commissione d’inchiesta prevista dall’art. 452 del T.U.O.M., non avevano carattere straordinario.

Infine, il danno da interruzione del nesso sinallagmatico non è configurabile. La prestazione, pur non ottimale, non può ritenersi de-sostanziata, anche perché l’incarico di capo deposito era svolto unitamente a quello di addetto al radiomobile e la carenza di rendimento è dipesa dalla mancanza di formazione specifica. La domanda è accolta solo per euro 42.197,88.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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