Insussistenza dell’obbligo di resa del conto per i consegnatari di beni (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 232 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale in capo all’agente contabile che rivesta la qualifica di consegnatario di beni, allorché la gestione non riguardi beni mobili o materie per le quali sussista il debito di custodia disciplinato dagli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per il richiamo dell’art. 93 TUEL). In difetto di tale presupposto, il giudizio di conto è improcedibile e gli atti vanno restituiti all’ente locale interessato. La pronuncia non comporta condanna alle spese, in ragione della natura della decisione adottata.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un agente contabile, qualificato come consegnatario di beni, relativamente all’esercizio finanziario 2019. Il prospetto ricalca il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, modello contabile previsto per la gestione dei consegnatari di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.
La Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto. La questione sottoposta alla Sezione riguarda dunque la stessa configurabilità di un obbligo di resa del conto in capo all’agente che non abbia la disponibilità di beni o materie assoggettati a custodia.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione del conto come conto del consegnatario, ricostruendone la struttura formale sul modello regolamentare richiamato. Il dato formale del prospetto non è tuttavia sufficiente a fondare l’obbligo di resa: occorre verificarne il presupposto sostanziale.
La gestione oggetto del conto, osserva la Corte, non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924. È proprio il debito di custodia a costituire il fondamento dell’obbligo di rendere il conto; in sua assenza, la posizione del presunto consegnatario resta priva del titolo giuridico che la giustifica.
La conclusione della Procura regionale viene condivisa e confortata dalla giurisprudenza contabile richiamata: questa Sez. n. 217/2018, Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014, Sez. Calabria n. 323/2013. Da tale indirizzo si ricava il principio per cui, con riguardo ai beni privi del richiamato vincolo di custodia, non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale.
Ne deriva l’improcedibilità del giudizio, dichiarata in dispositivo, con conseguente restituzione degli atti all’ente locale interessato. La Corte non si pronuncia sulle spese, stante il tipo di pronuncia adottato. La decisione è stata assunta in camera di consiglio e depositata in Segreteria.
Nota della Redazione
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