Sussiste il rapporto di servizio del percettore del reddito di cittadinanza (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 101 del 02.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficiario del reddito di cittadinanza è legato all’amministrazione erogatrice da un rapporto di servizio, in senso lato, che radica la giurisdizione della Corte dei conti sulla pretesa risarcitoria per indebita percezione del contributo. L’istituto, introdotto dal d.l. n. 4/2019, costituisce misura di politica attiva del lavoro e non prestazione esclusivamente o prevalentemente assistenziale: le condizionalità che lo caratterizzano, finalizzate all’inserimento lavorativo, realizzano un vincolo di destinazione delle risorse pubbliche. L’inserimento funzionale del privato si perfeziona ogni volta che questi sia chiamato a concorrere all’interesse pubblico sotteso al finanziamento, anche in assenza di trasferimento di funzioni autoritative e di obblighi di rendicontazione finale. Ne deriva che il percettore, frustrando lo scopo perseguito dall’amministrazione, risponde a titolo di responsabilità erariale per il danno corrispondente alle somme indebitamente percepite.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio il percettore del reddito di cittadinanza chiedendone la condanna al risarcimento del danno arrecato all’INPS, quantificato in euro 22.322,99, oltre rivalutazione, interessi e spese. Il contributo era stato erogato a seguito di due istanze, per i periodi settembre 2020 – febbraio 2022 e maggio 2022 – luglio 2023.

Da segnalazione della Guardia di Finanza e dai successivi approfondimenti istruttori sarebbe emerso che il percettore, esercitando attività professionale in evasione d’imposta, aveva conseguito redditi non dichiarati nelle annualità 2019-2023, omettendo la comunicazione delle variazioni all’INPS. L’Istituto aveva revocato le prestazioni con efficacia retroattiva, senza che le somme fossero riversate. La convenuta, regolarmente notiziata, non ha proposto deduzioni né si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della giurisdizione, sul quale la giurisprudenza di primo grado della magistratura contabile registra orientamenti non uniformi. La Sezione dichiara di non discostarsi dalle conclusioni già raggiunte in una propria recente pronuncia, resa su analoga ipotesi di indebita percezione del contributo, alla quale rinvia in applicazione dell’art. 39, co. 2, lett. d), c.g.c..

Pur prendendo atto delle posizioni difformi di alcune Sezioni regionali, il Collegio aderisce all’opzione ermeneutica privilegiata dalla Sezione centrale d’appello e ormai costantemente seguita in secondo grado, secondo cui sussiste un rapporto di servizio tra il percettore del reddito di cittadinanza e l’amministrazione erogatrice. Il reddito di cittadinanza è qualificato dall’art. 1 del d.l. n. 4/2019 come misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, oltre che di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.

Le numerose condizionalità previste dall’art. 4 del d.l. n. 4/2019 — disponibilità al lavoro, accettazione delle offerte congrue, adesione ai percorsi di accompagnamento all’inserimento — escludono la riconducibilità dell’istituto a prestazione di natura esclusivamente o prevalentemente assistenziale. La giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito la qualificazione dell’istituto come strumento di politica attiva del lavoro.

Il Collegio richiama quindi il principio delle Sezioni Unite secondo cui il rapporto di servizio può prescindere dal trasferimento di funzioni autoritative e da obblighi di rendicontazione finale, realizzandosi ogni volta che il privato sia chiamato a concorrere all’interesse pubblico sotteso al finanziamento. Il beneficiario è destinatario di risorse alle quali è impresso uno specifico vincolo di destinazione, onde l’illegittima percezione frustra lo scopo perseguito.

Riconosciuta la giurisdizione, la pretesa è accolta nel merito. Il Collegio rileva l’antigiuridicità delle condotte: l’art. 2 del d.l. n. 4/2019 richiede il possesso cumulativo dei requisiti reddituali e patrimoniali per tutta la durata dell’erogazione, mentre l’art. 7, co. 4, del d.l. n. 4/2019 impone la comunicazione di ogni variazione e sanziona l’omissione con la revoca retroattiva e l’obbligo di restituzione. Il danno corrisponde al contributo indebitamente percepito, evento voluto dal percettore, che ha consapevolmente occultato i redditi rilevanti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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