Inconfigurabile obbligo di resa del conto per beni non soggetti a custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 245 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, con riguardo ai beni mobili e alle materie per i quali l’agente contabile non abbia il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL), un obbligo di resa del conto giudiziale. Il conto del consegnatario, pur ricalcando il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, non è dovuto quando la gestione non investa beni soggetti a custodia. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio contabile, con restituzione degli atti all’ente locale interessato.
Il Fatto
Il giudizio contabile ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un agente contabile quale consegnatario di beni dell’ente locale, relativamente all’esercizio finanziario 2019. Il conto è qualificato come conto del consegnatario e consiste in un prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, modello contabile relativo alla gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.
La Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto. La questione sottoposta alla Sezione riguarda dunque la configurabilità stessa dell’obbligo di resa del conto in capo all’agente contabile, in relazione alla natura dei beni oggetto della gestione.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla constatazione che la gestione oggetto del conto non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia previsto dagli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale. Il R.D. n. 827/1924 è applicabile agli enti locali in forza dell’art. 93 TUEL.
Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile, che reputa non configurabile, con riguardo ai beni suddetti, un obbligo di resa del conto giudiziale. Vengono richiamate, tra le altre, la decisione della stessa Sezione n. 217/2018, le pronunce della Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, della Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, della Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e della Sez. Calabria n. 323/2013.
Da tale ricostruzione discende l’improcedibilità del giudizio in epigrafe, con conseguente restituzione degli atti all’ente locale interessato. Viene dato atto della presenza in aula dell’agente contabile. Il Collegio non provvede sulle spese, stante il tipo di pronuncia adottato.
Sotto il profilo della tutela dei dati personali, il Collegio ravvisa gli estremi per l’applicazione dell’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 196/2003 e dispone che la Segreteria apponga apposita annotazione, omettendo le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza in caso di diffusione.
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Nota della Redazione
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