Conto giudiziale regolare per analiticità scritture e discarico agenti contabili (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 433 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la mancata compilazione di un autonomo documento di rendicontazione per ciascuna gestione e l’assenza del verbale di passaggio delle consegne non impediscono la declaratoria di regolarità del conto e il discarico degli agenti contabili quando il livello di analiticità delle scritture consente di imputare ogni singolo fatto di gestione all’agente che lo ha posto in essere e di verificare l’ammissibilità delle spese rispetto alla destinazione del budget. Il principio di responsabilità personale dell’agente contabile, di cui all’art. 612 R.D. n. 827/1924, è soddisfatto quando le risultanze contabili permettono la puntuale separazione delle gestioni succedutesi nel tempo, anche in difetto della formalità prevista dall’art. 182 R.D. n. 827/1924. In assenza di ammanchi, la gestione sostanzialmente conforme all’ordinamento regionale è dichiarata regolare.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto l’esame del conto giudiziale reso da tre agenti contabili della Regione Veneto, relativo alla gestione del budget operativo di una unità operativa forestale per l’esercizio 2016, depositato in ottemperanza a una precedente sentenza-ordinanza della medesima Sezione.
La relazione di irregolarità aveva segnalato due profili: la mancata compilazione di un autonomo conto per ciascuna gestione (essendosi succeduti due agenti principali oltre a un sostituto) e l’assenza del verbale di passaggio delle consegne. Pur non emergendo ammanchi, la valutazione era rimessa al Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina del budget operativo, istituto dell’ordinamento contabile regionale previsto dall’art. 49 della L.R. n. 39/2001, che consente di attribuire a un dirigente la titolarità di parte dello stanziamento di un capitolo di spesa per effettuare liquidazioni mediante emissione diretta di ordinativi. L’art. 9 della legge regionale n. 8/2016 ne ammette il ricorso per taluni interventi in economia previsti dalla legge forestale regionale.
Il conto in esame riguarda due ordini di accreditamento distinti, per complessivi euro 6.005.832,60,uno destinato alla manodopera e l’altro alle forniture di beni e servizi. La rendicontazione è articolata in quattro prospetti, con conti di sintesi e conti analitici per ciascun ordine.
Sul primo profilo di irregolarità, la Corte rileva che i fatti di gestione sono stati posti in essere da due agenti principali succedutisi nel corso dell’esercizio, oltre che da un sostituto. Ciò avrebbe imposto un autonomo documento di rendicontazione per ciascuna gestione. Tuttavia, tutti gli agenti hanno sottoscritto il conto in ogni sua parte e il conto analitico della gestione, sostanzialmente equivalente a un giornale di cassa, consente l’imputazione dei singoli fatti all’agente che li ha posti in essere.
Quanto al secondo profilo, il verbale di passaggio delle consegne prodotto non corrisponde ai requisiti dell’art. 182 R.D. n. 827/1924, che richiede il contraddittorio tra agente cessante e subentrante e la presenza di un rappresentante dell’Amministrazione. La Corte ritiene però che lo scopo della formalità — la separazione e imputazione delle responsabilità tra gli agenti succedutisi — sia ugualmente raggiunto grazie all’analiticità dei documenti.
La Corte verifica altresì che le spese sostenute sono tutte in linea con la destinazione del budget, pur in mancanza di annotazioni che le colleghino al singolo progetto. Le scritture sono redatte in conformità ai modelli della DGR n. 2440/2002. Non risultano pagamenti in sospeso né operazioni per cassa.
In assenza di ammanchi e accertata la sostanziale conformità della gestione alle modalità dell’ordinamento regionale, il conto è dichiarato regolare e gli agenti sono ammessi a discarico. Non essendovi statuizione di condanna, non si provvede sulle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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