Conto del consegnatario di beni mobili militari: irregolarità per carenza del rendiconto (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 187 del 24.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto ha per oggetto esclusivo la verifica di legittimità della gestione dell’agente contabile, unico referente processuale, restando estranei al thema decidendum l’amministrazione e quanti ne assumono la trasmissione del conto alla Sezione giurisdizionale. Il consegnatario di beni mobili assume, per legge, un obbligo di custodia che si traduce nella resa del conto giudiziale ai sensi dell’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, dimostrativo del debito iniziale, del materiale avuto in consegna, di quello distribuito e della rimanenza. La mancata adozione di un modello specifico non incide di per sé sulla validità del conto, ma questo deve esibire nella sostanza i dati richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924 e dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010. Il conto che si limiti al solo modello di riepilogo valutativo delle variazioni, senza gli ulteriori modelli che compongono il rendiconto, e privo della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, C.G.C., è sostanzialmente carente e va dichiarato irregolare.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto di un agente contabile consegnatario di beni mobili di un ente militare, relativo al periodo 01.01.2017–31.12.2017 e depositato nel 2020. Con relazione del magistrato istruttore del luglio 2024 sono state rappresentate irregolarità formali e sostanziali: il conto era stato compilato mediante il solo modello di riepilogo valutativo delle variazioni, senza il modello previsto dal d.P.R. n. 194/1996 o altro modello analogo idoneo a dare conto di quanto previsto dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010. Rilevava altresì il magistrato la mancata allegazione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, C.G.C.
Non essendo possibile l’approvazione delle risultanze contabili e il discarico dell’agente, si chiedeva la fissazione dell’udienza. L’amministrazione militare depositava memoria, sostenendo la conformità del conto alla modulistica prevista dalle istruzioni tecnico-applicative di settore e la non necessaria trasmissione degli allegati alla Corte. L’agente contabile non depositava difese. Il Pubblico Ministero concludeva per la dichiarazione di irregolarità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla funzione del giudizio di conto, che l’art. 137 C.G.C. circoscrive alla valutazione della sola regolarità delle gestioni degli agenti contabili. Richiamando la giurisprudenza costituzionale, la Sezione ne ribadisce il carattere necessario, volto a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico sia in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso. Destinatari ne sono gli agenti contabili, non gli ordinatori di spesa.
Da tale premessa discende la prima conclusione: referente del conto giudiziale è esclusivamente l’agente contabile, e non l’amministrazione che assume la responsabilità della trasmissione del conto, adempimento meramente amministrativo e ontologicamente diverso dalla resa del conto. L’agente è automaticamente costituito in giudizio per il fatto stesso del deposito, ai sensi dell’art. 140, comma 3, C.G.C. L’art. 103, comma 2, Cost. impedisce che alla verifica del conto suppliscano verifiche interne, pur regolate dalla stessa amministrazione: l’esame dei conti spetta in via esclusiva al magistrato contabile, in posizione di terzietà, secondo moduli non derogabili.
Nel merito, il consegnatario di beni mobili assume un pregnante obbligo di custodia, implicante la resa del conto giudiziale per dimostrare il debito iniziale, il materiale avuto in consegna, quello distribuito e la rimanenza. Tali risultanze non si rinvengono nel conto compilato sul solo modello di riepilogo valutativo: il conto è quindi carente e irregolarmente predisposto.
La Sezione precisa che l’utilizzo del modello previsto per gli enti locali non è automaticamente estensibile all’amministrazione militare e che la mancata adozione di un determinato modello non incide sulla validità del conto. È però necessario che questo esibisca nella sostanza tutti i dati richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924 e dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010. Le stesse istruzioni tecnico-applicative di settore, non allegate dalle parti, chiariscono che il modello di riepilogo è solo uno dei documenti che compongono il conto. Sulla scorta anche del “Quaderno” operativo della competente Direzione di Amministrazione, l’agente è tenuto a compilare ulteriori modelli, solo nel cui complesso il conto è adeguatamente rappresentativo della gestione.
Ne segue che l’intera documentazione deve essere trasmessa alla Corte dei conti e non può restare presso l’amministrazione, disponibile a richiesta: diversamente il conto è carente sotto il profilo sostanziale e irregolare. Costituisce autonoma irregolarità anche la mancata allegazione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, C.G.C. Il Collegio dichiara pertanto l’irregolarità del conto e nulla dispone sulle spese, in assenza di statuizione di condanna.
Nota della Redazione
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