Nessun obbligo di rendiconto per beni mobili non custoditi (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 196 del 28.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, in capo all’agente contabile, un obbligo di resa del conto giudiziale con riguardo ai beni mobili o alle materie per i quali non sussista il debito di custodia. Il conto del consegnatario di beni comunali è improcedibile quando la gestione non attenga a beni in custodia, ai sensi degli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio contabile e la restituzione degli atti all’ente locale interessato. Nulla per le spese, trattandosi di pronuncia in rito.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso dall’agente contabile di un Comune, qualificato come conto del consegnatario di beni, relativo all’esercizio finanziario 2020 e depositato nel settembre 2023. Il prospetto ricalca il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, modello contabile riferito alla gestione dei consegnatari di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.

La gestione oggetto del conto non riguarda beni mobili o materie per i quali l’agente contabile abbia il debito di custodia. La Procura regionale ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del giudizio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura del conto in esame. Il conto del consegnatario consiste in un prospetto che riproduce il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996. La sua funzione si collega alla gestione di beni mobili o materie dei quali l’agente contabile abbia il debito di custodia, ai sensi degli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL).

La verifica decisiva riguarda dunque l’oggetto effettivo della gestione. Poiché i beni considerati non sono oggetto del debito di custodia, viene meno il presupposto stesso dell’obbligo di resa del conto giudiziale.

La Corte richiama la pacifica giurisprudenza contabile, che ha più volte affermato la non configurabilità dell’obbligo di resa del conto per i beni suddetti. Vengono citati, tra gli altri, il precedente della stessa Sezione n. 217/2018, le pronunce della Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, della Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, della Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e della Sez. Calabria n. 323/2013.

Da tale orientamento deriva l’improcedibilità del giudizio. La pronuncia è di rito, con conseguente restituzione degli atti all’ente locale interessato. La Corte non si pronuncia sulle spese, proprio in ragione della natura processuale della decisione.

Il percorso argomentativo è lineare: accertata l’assenza del presupposto sostanziale dell’obbligo di resa del conto, il giudizio non può che chiudersi con una declaratoria di improcedibilità, senza esame nel merito della gestione contabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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