Conto del consegnatario di beni mobili: irregolare senza carico, scarico e resti (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 131 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto è la procedura giudiziale necessaria con cui la Corte dei conti verifica se l’agente contabile, che ha avuto maneggio di beni o denaro pubblici, è in grado di rendere conto del modo legale della gestione. Nei confronti del consegnatario di beni mobili il giudizio si instaura automaticamente per effetto del deposito del conto, che costituisce l’agente in giudizio ai sensi dell’art. 140, comma 3, C.G.C., e non può essere sostituito da verifiche interne dell’amministrazione. Il conto è irregolare quando, a prescindere dal modello utilizzato, non espone nella sostanza i dati richiesti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, ossia il debito iniziale, il materiale avuto in consegna, quello distribuito e la rimanenza finale. La documentazione analitica della gestione costituisce parte integrante del conto e non può essere trattenuta dall’amministrazione e resa disponibile solo a richiesta.

Il Fatto

Il magistrato relatore del conto giudiziale riferiva al Presidente della Sezione in ordine alle irregolarità del rendiconto di un agente contabile con incarico di consegnatario di beni mobili presso un ente militare, per il periodo 01.01.2022–31.12.2022. Il conto era stato compilato sul modello 16/M, di riepilogo valutativo delle variazioni di carico, e non sul modello 24 previsto dal d.P.R. n. 194/1996. Da qui il rilievo di irregolarità anche sostanziale, per inidoneità del conto a rappresentare i risultati della gestione ai sensi dell’art. 140, comma 2, C.G.C.. Non essendo possibile pervenire all’approvazione delle risultanze e al discarico, si chiedeva la fissazione dell’udienza.

L’amministrazione depositava memoria sostenendo la conformità della procedura alla prassi e la non trasmissibilità degli allegati in forza dell’art. 140, comma 5, C.G.C.. L’agente contabile eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, individuando il responsabile della resa del conto nel direttore della direzione amministrativa, e chiedeva in subordine l’integrazione del contraddittorio o la restituzione degli atti. Il Pubblico Ministero concludeva per la dichiarazione di irregolarità del conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 137 C.G.C. e dalla giurisprudenza costituzionale richiamata, in particolare la sentenza n. 59 del 2024, oltre alle sentenze n. 292 del 2001, n. 1007 del 1998 e n. 114 del 1975: il giudizio di conto ha come destinatari gli agenti contabili, non gli ordinatori della spesa, ed è funzionale alla garanzia della corretta gestione del pubblico denaro. L’oggetto è lo scrutinio di legittimità della gestione attraverso il controllo del conto consuntivo, distinto dal procedimento amministrativo di parificazione ex art. 138 c.g.c..

Su questa base viene respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. Il referente del conto è per espressa disposizione normativa l’agente contabile, non l’amministrazione o chi ne cura la mera trasmissione alla Sezione. L’art. 140, comma 3, C.G.C. stabilisce che il deposito del conto costituisce l’agente in giudizio: la resa del conto è adempimento ontologicamente diverso dalla trasmissione materiale del documento.

Nemmeno l’ineludibilità della giurisdizione contabile, fondata sull’art. 103, comma 2, Cost., consente di sostituire alla verifica giudiziale controlli interni dell’amministrazione, per quanto disciplinati in modo rigoroso. La legge attribuisce in via esclusiva al magistrato contabile l’esame dei conti e la verifica delle gestioni pubbliche, con moduli non derogabili e un giudice in posizione di terzietà.

Nel merito, il consegnatario di beni mobili non ha un mero obbligo di vigilanza: assume un obbligo di custodia che implica la resa del conto giudiziale ai sensi dell’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, per dimostrare il debito iniziale, il materiale ricevuto, quello distribuito e la rimanenza. Il Collegio riconosce che il modello 24 degli enti locali non è automaticamente estensibile all’amministrazione militare e che la forma del modello non incide sulla validità del conto. Tuttavia il conto deve esibire nella sostanza tutti i dati richiesti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010. Le stesse istruzioni operative allegate dal Ministero prevedono la compilazione dei modelli analitici CM/4, CM/5A, CM/5D, CM/6B e CM/6A, che costituiscono parte integrante del conto e devono essere trasmessi alla Corte, non trattenuti presso l’amministrazione.

Il conto in esame, limitato al modello 16/M, risulta pertanto carente e irregolare. Il Collegio non procede all’approvazione e al discarico, dichiara l’irregolarità del conto e non provvede sulle spese in assenza di condanna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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