Nessun obbligo di rendiconto per beni non soggetti a custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 182 del 27.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale in capo all’agente contabile con riguardo ai beni mobili o alle materie per i quali egli non abbia il debito di custodia ai sensi degli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924. Il conto del consegnatario di beni, pur formalmente redatto secondo il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, non è soggetto a giudizio di conto quando la gestione non involga la custodia di beni. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio di conto e la restituzione degli atti all’ente locale interessato, con pronuncia in rito e nulla per le spese.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal conto giudiziale reso da un agente contabile del Comune, qualificato come conto del consegnatario di beni, relativamente all’esercizio finanziario 2022 e depositato nel giugno 2023. Il prospetto ricalca il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, che disciplina il conto della gestione del consegnatario di beni degli enti locali.

La gestione oggetto del conto, tuttavia, non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia. La Procura regionale ha quindi concluso per la dichiarazione di improcedibilità del conto, e la Sezione è stata chiamata a verificare la fondatezza di tale conclusione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del conto in esame come conto del consegnatario, il cui schema corrisponde al Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996. La conformità formale del prospetto, però, non è sufficiente a fondare l’obbligo di resa del conto.

La Corte rileva che la gestione sottoposta a giudizio non verte su beni mobili o materie rispetto ai quali l’agente contabile sia titolare del debito di custodia disciplinato dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per effetto dell’art. 93 TUEL.

Su questo punto il Collegio richiama la pacifica giurisprudenza contabile, citando in particolare una propria pronuncia della Sezione (n. 217/2018) e diverse decisioni di altre Sezioni regionali (Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014, Sez. Calabria n. 323/2013).

Da tale orientamento consolidato discende il principio per cui, in assenza di un obbligo di custodia, non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale. La conclusione della Procura regionale risulta pertanto conforme a diritto.

Ne deriva l’improcedibilità del giudizio, con conseguente restituzione degli atti all’ente locale interessato. Trattandosi di pronuncia in rito, il Collegio nulla dispone per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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