Ammissibile il ricorso per pensione privilegiata del militare ancora in servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 155 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il militare ancora in servizio attivo ha interesse ad agire, davanti alla Corte dei conti, per l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria conseguente all’aggravamento delle infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio. Il rigetto dell’istanza fondato unicamente sulla permanenza in servizio, ai sensi degli artt. 167 e 168 del D.P.R. n. 1092/1973, giustifica il differimento del beneficio economico al congedo, ma non esaurisce l’interesse del ricorrente né legittima un diniego definitivo. La nota con cui l’Amministrazione della difesa riscontra negativamente la domanda di pensione privilegiata è atto impugnabile, anche se qualificata come semplice chiarimento, perché produce effetti giuridici diretti e preclusivi. La pendenza del giudizio amministrativo sull’aggravamento ai fini dell’equo indennizzo non osta alla decisione, essendo quel procedimento autonomo rispetto a quello pensionistico.

Il Fatto

Un ufficiale dell’Esercito ha riportato, nel corso del servizio, infermità osteo-articolari e gastrointestinali riconosciute dipendenti da causa di servizio e ascritte cumulativamente alla Tabella A, VI categoria, con correlato equo indennizzo. Nel tempo ha lamentato un peggioramento delle stesse patologie e ha presentato al Ministero della Difesa un’istanza di aggravamento, respinta dalla competente Commissione medica ospedaliera per insussistenza dei requisiti tabellari.

Avverso quel verbale il ricorrente ha proposto ricorso davanti al TAR Lazio, giudizio tuttora pendente. Ha poi presentato all’INPS un’istanza di pensione privilegiata ordinaria, connessa all’aggravamento denunciato, mentre era ancora in servizio attivo. Il Ministero della Difesa ha riscontrato negativamente la domanda, rilevando che l’ufficiale è “a tutt’oggi in attività di servizio” e che la richiesta potrà essere utilmente proposta solo dopo il collocamento in congedo. Da qui il ricorso alla Corte dei conti avverso la nota ministeriale e gli atti connessi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione di giurisdizione, sollevata dal Ministero resistente. Oggetto del giudizio è il diritto a un trattamento pensionistico privilegiato per infermità ritenute più gravi di quelle già riconosciute: materia devoluta al giudice contabile. Il ricorrente non invoca un beneficio estraneo alle pensioni, ma l’accertamento di un proprio diritto pensionistico. Restano invece estranei al giudizio l’aggravamento ai fini dell’equo indennizzo e la validità sostanziale del verbale della C.M.O., aspetti sub iudice davanti al giudice amministrativo.

Quanto all’interesse ad agire, la Corte richiama l’art. 100 c.p.c., applicabile al processo contabile, e i principi delle Sezioni Riunite n. 12/2023/QM/PRES. L’interesse consiste nell’esigenza di un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l’intervento del giudice, e può sostanziarsi nella rimozione di uno stato di incertezza giuridica che arrechi un pregiudizio concreto. La nota impugnata ha prodotto effetti immediati, precludendo l’accesso alla procedura di riconoscimento del trattamento richiesto.

La sola permanenza in servizio non è motivo sufficiente per respingere l’istanza in termini definitivi: la norma giustifica il differimento del beneficio economico, non il consolidamento di un diniego amministrativo. La Corte respinge quindi l’eccezione e afferma che la pendenza del giudizio davanti al TAR Lazio non osta alla decisione, perché il procedimento di accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ai fini pensionistici è autonomo rispetto a quello finalizzato all’equo indennizzo.

Superata l’eccezione di carenza di natura provvedimentale, la nota del 6 febbraio 2025 viene qualificata come atto impugnabile: anche se priva di forma provvedimentale, contiene un diniego espresso e vincolante per l’Amministrazione. La Corte rigetta altresì l’eccezione sull’estromissione del Ministero, che ha adottato l’atto impugnato ed è dunque parte necessaria; e conferma la validità della costituzione del Ministero mediante funzionario delegato, ai sensi dell’art. 158 c.g.c., alternativa legittima al patrocinio esterno.

Nel merito, le perizie di parte attestano il carattere cronico, ingravescente e non suscettibile di miglioramento delle infermità e ne prospettano l’ascrizione alla Tabella A, IV categoria. La Corte dispone pertanto, ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. n. 1092/1973, l’accertamento sulla idoneità al servizio, rigettando le domande preliminari e disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio, con spese al merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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