Scissione e fusione inversa di società partecipate: escluso il controllo preventivo ex art. 5 T.U.S.P. (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 33 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo della Corte dei conti sugli atti deliberativi di costituzione di società a partecipazione pubblica e di acquisto di partecipazioni, anche indirette, previsto dall’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, non si applica alle operazioni societarie straordinarie che non comportino l’assunzione ex novo della qualità di socio da parte dell’amministrazione pubblica. La fusione e la scissione, anche quando realizzate nell’ambito di un progetto unitario finalizzato alla separazione delle attività imposta dal regolatore di settore, configurano mere operazioni di riorganizzazione di partecipazioni già detenute. L’eventuale controllo su tali operazioni potrà essere esercitato solo successivamente, attraverso le altre forme di controllo intestate alla magistratura contabile.
Il Fatto
Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui era stato approvato un progetto unitario di riorganizzazione societaria, volto a superare le criticità derivanti dalla violazione degli obblighi di unbundling funzionale di cui al Testo Integrato dell’ARERA. L’operazione prevedeva la scissione parziale della società di distribuzione del gas, con assegnazione della partecipazione totalitaria nella società di vendita a una NewCo di nuova costituzione, e la successiva fusione inversa della NewCo nella stessa società di vendita. L’obiettivo era quello di far acquisire al Comune il controllo diretto della società di vendita, accorciando la catena di controllo precedentemente detenuta tramite la società di distribuzione.
La Motivazione della Corte
La Sezione, richiamando il principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite in sede di controllo con deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, ha precisato che l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 5, comma 3, T.U.S.P. è limitato ai soli momenti in cui l’amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, assumendo la qualifica di socio. Ne conseguono l’esclusione dal controllo preventivo delle operazioni di trasformazione, fusione e aumento di capitale, salvo che da esse derivi l’acquisto della posizione di socio.
Con riferimento all’operazione di scissione, il Collegio ne ha evidenziato la natura meramente strumentale e prodromica rispetto alla fusione, in quanto la NewCo beneficiaria era destinata a confluire nella società incorporante in tempi brevissimi. Tale carattere precario ha reso evidente l’impossibilità di scrutinare compiutamente i profili di sostenibilità finanziaria e convenienza economica che presidiano le decisioni di costituzione di nuove società.
Quanto alla fusione inversa, la Corte ha rilevato che l’operazione non ha determinato l’acquisizione ex novo della qualità di socio, poiché l’ente ha semplicemente trasformato una partecipazione già detenuta in via indiretta in una partecipazione diretta. Ha dichiarato, pertanto, il non luogo a provvedere sull’istanza di parere, per carenza del presupposto oggettivo del controllo.
La Sezione ha infine precisato che la pronuncia non sottrae l’operazione agli altri controlli intestati alla magistratura contabile, come quelli sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e sulla legalità finanziaria, che potranno essere esercitati ove l’operazione venga concretamente realizzata.
Nota della Redazione
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